Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20013 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20013 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRIKI RAMZI nato il 23/03/1972
avverso la sentenza del 27/03/2017 del TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 11/04/2018
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice monocratico del Tribunale di
Padova ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Triki Ramzi la pena
di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione al reato di cui
all’art. 455 cod. pen., Padova, il 24/02/2017.
Nel’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione per violazione
di legge, in relazione alla mancata motivazione di cause di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto è principio costantemente affermato dalla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta. la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza
impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
alla luce del verbale di arresto e di quello di sequestro.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore
Il Presidente
Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la