Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20012 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20012 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLA ALESSANDRO N. IL 02/09/1979
avverso la sentenza n. 8610/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

RG 34815/14

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla esclusione della minore ipotesi di cui
all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 sulla base del solo dato ponderale e senza tenere conto
delle deduzioni difensive e, in particolare, della personalità dell’imputato incensurato e privo di
carichi pendenti.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato rispetto alla motivazione resa dalla
sentenza impugnata sull’analogo motivo dedotto in appello che – senza vizi logici e giuridici ha escluso la minore ipotesi in parola sul rilievo che si tratta di un quantitativo dal quale sono
ricavabili ben 556 dosi medie, oltrechè dal possesso di un bilancino e sostanze da taglio che
connotano di ulteriore gravità – in termini di abitualità e propensione specifica al traffico illecito
– il fatto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q• M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Il consigliere estensore
Angelo Ca ozzi

L’imputato COLA Alessandro ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Tivoli in data 11.7.07,
appellata dall’imputato, in ordine al reato di cui all’ art. 110 c.p.,73 co. 1 bis d.P.R. n. 309/90 in
relazione a 120 grammi di cocaina, con condanna a pena di giustizia.

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