Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20011 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20011 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEPE ANTONIO N. IL 26/09/1974
avverso la sentenza n. 2352/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

RG 34762/14

Motivi della decisione
L’imputato PEPE Antonio ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello
di Bari che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 13.5.2013 in ordine al
reato di cui all’ art. 385 c.p., con condanna a pena di giustizia.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con
particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato ed in relazione alle deduzioni difensive
mosse in appello.
Il ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto questione che – come si desume dalla sentenza
– non risulta essere stata devoluta in appello che ha riguardato la sola determinazione della
pena.

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