Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2001 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2001 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) STERNI EVELIN N. IL 31/07/1981
avverso la sentenza n. 490/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del
18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relaz’one fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
STERNI Evelin ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,
che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale, assumendo che, afferrando il manganello impugnato dall’assistente-capo della polizia di Stato schierata in servizio di ordine pubblico,
non avrebbe posto in essere, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, il
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente ricostruito il fatto nel
senso che l’imputata aggredì l’assistente della polizia di Stato impegnata in servizio di
ordine pubblico, tentando di strapparle il manganello e cagionandole nel frangente lesioni giudicate guaribili in otto giorni e, in base a tali risultanze, ha argomentato, con
valutazioni logicamente coerenti e giuridicamente corrette, che l’imputata, compiendo
l’atto di disarmare la poliziotta, aveva esercitato violenza sul pubblico ufficiale al fine
di ostacolarne 7’opera di interdizione in corso, cosicché risultavano integrati tutti gli
elementi tipici della fattispecie di reato contestata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
reato ascrittole.