Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2001 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2001 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LARBI CHERIF AZZEDINE N. IL 13/02/1967
avverso la sentenza n. 1271/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

4

OSSERVA
Larbi Cherif Azzedine ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Trieste, in data 6-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad 385 cp
, commesso in Trieste il 25-5-2009.
Il ricorrente deduce violazione dell’art 385 cp , essendo uscito l’imputato di casa
presentare domanda di lavoro , come prescrittogli dalla Questura; lamenta poi la
mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’imputato non solo fosse uscito alle ore 11, 26 e non
alle 11, 30, come stabilito nell’autorizzazione concessagli, ma si fosse recato in
luogo diverso da quello consentito, sia pure per l’apprezzabile motivo di cercare
lavoro, mentre avrebbe potuto tranquillamente chiedere un’ulteriore
autorizzazione per tale esigenza . Dalle cadenze motivazionali della sentenza
d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti
penali da cui è gravato l’imputato ( ben 13 ) .

soltanto 4 minuti prima dell’orario in cui era autorizzato ad uscire ,per recarsi a

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-11-13 .

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA