Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20008 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20008 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARDI ROBERTO nato il 07/05/1967 a DOGLIANI

avverso la sentenza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 08/02/2017 la Corte d’Appello di Torino, in riforma della
sentenza di primo grado, con cui Sardi Roberto era stato condannato a pena di
giustizia per i reati di cui: a) agli artt. 81, comma secondo, 61 n. 2, 494, 348
cod. pen; b) all’art. 640 cod. pen., in Cuneo, nell’ottobre 2009, dichiarava non
doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al capo b), per
remissione di querela e rideterminava la pena nei confronti del predetto, anche
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla

Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove.
Osserva il Collegio che in realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del
compendio probatorio preclusa in questa sede e, soprattutto, si tratta di censure
che non erano state affatto sottoposte al giudice del gravame, atteso che i motivi
di appello erano circoscritti a doglianze inerenti il trattamento sanzionatorio, la
concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui
all’art. 62 n. 4, cod. pen., come si evince dalla motivazione della sentenza
impugnata. Pertanto i motivi di ricorso risultano proposti per la prima volta in
sede di legittimità e, come tali, sono inammissibili.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

contestata recidiva.

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