Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20007 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20007 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUDDU FABRIZIO N. IL 21/10/1989
avverso la sentenza n. 1127/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

RG 34687/14

Motivi della decisione
L’imputato PUDDU Fabrizio ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Cagliari che, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data
27.6.2009, appellata dall’imputato, in ordine al reato di cui all’ art. 385 c.p. ha rideterminato
la pena inflitta.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015

Il ricorrente deduce omessa considerazione delle deduzioni difensive in ordine agli elementi
favorevoli idonei a giustificare la concessione delle attenuanti di cui all’art. 62bis c.p., nella
specie negate.
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico rispetto alla motivazione della sentenza
che, quanto al diniego delle attenuanti, ha giustificato senza vizi logici e giuridici il diniego con
il comportamento processuale del ricorrente ed i precedenti penali anteriori e successivi al
fatto, espressivi di personalità negativa.

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