Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20006 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20006 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORDELLA MASSIMILIANO GIUSEPPE nato il 10/06/1980 a FORMIGINE
avverso la sentenza del 16/03/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 11/04/2018
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Lecce ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Cordella
Massimiliano la pena di anni uno mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati
di cui: a) agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2, cod. pen; b) all’art. 75 I. 159/2011;
c) all’art. 495 cod. pen., in Lecce il 05/12/2016.
Nel’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione in riferimento
alla determinazione della pena.
Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del
28/11/2013 — 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di
specie. La sentenza impugnata, infatti, nel recepire l’accordo tra le parti, ha
individuato la pena base, per il più grave reato sub c), in anni uno di reclusione,
aumentata di mesi tre di reclusione per ciascuno degli altri reati in
continuazione, ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione per la
contestata recidiva, pervenendo, quindi alla pena di anni due di reclusione,
diminuita, nella misura concordata, alla pena di anni uno mesi quattro di
reclusione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore
Il Presidente
Il ricorso è inammissibile in quanto, per consolidato orientamento di questa