Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20006 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20006 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOTTAZZO FIORE GIANLUCA N. IL 07/08/1972
avverso la sentenza n. 11429/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

RG 34683/14

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla destinazione a terzi
della sostanza detenuta dall’imputato, dipendente dall’hashish, il cui dato ponderale era
compatibile con l’uso esclusivamente personale; inoltre, si deduce violazione dell’art. 73
comma 5 d.P.R. n. 309/90 in relaziona all’art. 69 comma 4 c.p. ed all’art. 99 c.p., stante la
natura di fattispecie autonoma della ipotesi minore non più soggetta a bilanciamento; risulta
assente la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambe le doglianze. La prima è in fatto e
sostanzialmente ripropositiva del motivo di appello al quale la Corte di merito ha risposto senza
vizi logici e giuridici desumendo la destinazione a terzi dal dato ponderale e dalla custodia in
luogo esterno alla propria abitazione in luogo contattabile da terzi. La seconda è
manifestamente infondata rispetto alla motivazione che ha ritenuto correttamente più
favorevole la previgente ipotesi circostanziale dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, così
esprimendo il giudizio di equivalenza con la recidiva contestata. Manifestamente infondata è la
doglianza sul diniego delle attenuanti generiche motivatamente esclusa per la specifica ragione
dell’assenza di elementi favorevoli all’imputato.
dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015

L’imputato BOTTAZZO Fiore Gianluca ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Roma che, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data
2.8.2013, appellata dall’imputato, in ordine al reato di cui all’ art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
ha rideterminato la pena inflitta.

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