Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20005 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20005 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALBERTINI GIUSEPPE N. IL 26/09/1972
avverso la sentenza n. 84/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
03/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI,
Data Udienza: 08/04/2015
RG 34640/14
Motivi della decisione
L’imputato ALBERTINI Giuseppe ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Torino che, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data
24.6.2013, appellata dall’imputato, in ordine al reato di cui all’ art. 73 comma 5 d.P.R. n.
309/90 ha rideterminato la pena inflitta.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Il ricorrente deduce motivazione illogica in ordine alla esclusione della recidiva e alla
conseguente prevalenza delle attenuanti generiche e violazione degli artt. 133 e 62bis c.p. in
ordine alla pena base ed all’aumento ex art. 81 c.p..
Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non dedotte in appello, limitato alla sola
questione del riconoscimento della ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e delle
attenuanti generiche, entrambe riconosciute dalla sentenza impugnata, ed avendo aderito la
difesa alla richiesta di pena formulata in appello dal RG. e recepita in sentenza.