Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20003 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20003 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALERMO UGO N. IL 29/06/1967
avverso la sentenza n. 2746/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
RG 34558/14
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce mancanza della motivazione in ordine al collegamento tra la falsa denuncia
e la negoziazione del titolo, nella specie inesistente, poiché la prima non era funzionale ad
evitare l’incasso dei titoli ma soltanto ad evitare che la BRAGA si accorgesse della maldestra
azione del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè generico rispetto alla
motivazione resa dalla sentenza impugnata che la ritenuto dimostrata la sussistenza di uno
stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la
negoziazione dei titoli dalle stesse dichiarazioni confessorie dell’imputato, il quale indusse la
BRAGA a denunciare il falso proprio per evitare che si rendesse conto del fatto che egli aveva
sottratto i moduli e li aveva riempiti, consegnandoli a terze persone.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
L’imputato PALERMO Ugo ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di L’AQUILA che ha confermato quella emessa dal GUP del Tribunale di Pescara in
data 8.3.2011, appellata dall’imputato, in ordine a reati di cui all’ art. 368 e 469,467,476 co.
2,482 c.p. con condanna a pena di giustizia.