Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20002 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20002 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI GIULIANO N. IL 21/03/1989
avverso la sentenza n. 2362/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

RG 34554/14

Motivi della decisione
L’imputato SPINELLI Giuliano ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di L’AQUILA che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lanciano in data
5.6.2012, appellata dall’imputato, in ordine al reato di cui alli art. 385 c.p. con condanna a
pena di giustizia.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015

Il ricorrente deduce mancanza o
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
affermazione di responsabilità; inoltre, violazione di legge in ordine alla commisurazione della
pena, ritenuta sproporzionata al fatto.
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico sia in relazione alla affermazione di
responsabilità, non oggetto di appello; sia rispetto alla determinazione della pena giustificata in
ragione dei plurimi gravi precedenti a carico dell’imputato nonché delle circostanze e modalità
del fatto.

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