Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20001 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20001 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IOELE ANTONIO nato il 06/11/1974
avverso la sentenza del 12/12/2016 del GIP TRIBUNALE di COSENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 11/04/2018
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Cosenza ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Ioele
Antonio la pena di anni tre di reclusione, in relazione al reato di cui agli ara. 216,
comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 1 e 2, n. 1, 223 r. d. n. 267/1942, in Cosenza, il
19/02/2014.
L’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione lamentando
violazione di legge in riferimento alla partecipazione dell’imputato all’udienza ed
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tra i requisiti del ricorso per
cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità
dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o
più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli
elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi
che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Nello specifico occorre ricordare che la definizione del processo è avvenuta a
mezzo di difensore munito di procura speciale, dandosi atto, in sentenza,
dell’esame delle informative di P.G. contenute nel fascicolo del pubblico
ministero.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la cordanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore
Il Presidente
alla utilizzazione degli atti di indagine.