Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20001 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20001 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIOLA FILIPPO N. IL 17/10/1987
avverso la sentenza n. 921/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
20/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
RG 34552/14
Motivi della decisione
F.;
Il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine alla esclusione della recidiva e alla
conseguente prevalenza delle attenuanti generiche e violazione degli artt. 133 e 62bis c.p. in
ordine alla pena base ed all’aumento ex art. 81 c.p..
Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non dedotte in appello, limitato alla sola
questione del riconoscimento della ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e delle
attenuanti generiche, entrambe riconosciute dalla sentenza impugnata, ed avendo aderito la
difesa alla richiesta di pena formulata in appello dal P.G. e recepita in sentenza.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
L’imputato VIOLA
ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Bari che, in riforma di quelle emesse dal locale Tribunale in data 24.1.2013 e
28.5.2013, appellate dall’imputato, in ordine ai reati di cui all’ art. 73 comma 5 d.P.R. n.
309/90 in relazione alla detenzione di cocaina e hashish , unificati sotto il vincolo della
continuazione, ha rideterminato la pena inflitta.