Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20000 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20000 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FUCARINO GIORGIO nato il 28/05/1949 a SPADAFORA parte offesa nel
procedimento

ci
IGNOTI

avverso l’ordinanza del 04/04/2017 del GIP TRIBUNALE
POZZO DI GOTTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

di BARCELLONA

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Osserva il Collegio che con l’ordinanza di archiviazione impugnata il Giudice per
le indagini preliminari ha considerato le ragioni poste a fondamento
dell’opposizione della persona offesa, rilevando come, nel caso di specie,
sussistesse la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., consistente nella finalità di
esercitare il diritto di difesa in un giudizio civile, interesse da ritenersi prevalente
rispetto a quello protetto dalla norma penale invocata dalla persona offesa, nella
qualità di presidente dell’associazione A.I.A.S., in relazione al delitto di cui all’art.

immagini di soggetti disabili, riprese in assenza del consenso dei predetti
soggetti.
Il ricorso presentato nell’interesse della persona offesa, Fucarino Giorgio, va
dichiarato inammissibile.
La violazione del contraddittorio, da ravvisare nei casi di nullità previsti dall’art.
127, comma 5, cod. proc. pen., è l’unico vizio denunziabile con il ricorso avverso
l’ordinanza di archiviazione, ai sensi dell’art. 409, comma 6 del codice di rito.
Osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione e
non v’è ragione costituzionalmente imposta di un ampliamento della piattaforma
dei vizi denunziabili mediante ricorso. La natura, “interlocutoria e sommaria…
finalizzata a un controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e ncn a un
accertamento sul merito dell’imputazione” (Corte cost., ord. nn. 153 del 1999,
54 del 2003), dell’archiviazione e la ratio, esclusivamente servente il controllo di
legalità e obbligatorietà dell’azione penale, che tradizionalmente si ricDnosce
assistere lo ius ad loquendum e gli strumenti di tutela dell’offeso (“negl; stretti
limiti in cui ciò risponda” a tale funzione di controllo: C. cost. ord. n. 95 del
1998), consentono d’affermare difatti che la pretesa sostanziale del
denunziante/querelante è assistita comunque da adeguate garanzie: da un lato,
la possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla scorta di
indagini difensive; dall’altro l’intatta facoltà esercitare i propri diritti d’azione e
difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede (civile) propria (in
questo senso, v., di recente Sez. 1, n. 9440 del 03/02/2010, Di Vincenzo, Rv.
246779). Ne discende che i vizi lamentati dal ricorrente comunque non
legittimano il ricorso per cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.

1

615 bis, cod. pen., che sarebbe consistito nella produzione in un giudizio civile di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11/04/2018

Il Presidente

Il Componente estensore

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