Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 200 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 200 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANFILIPPO GIUSEPPE N. IL 25/02/1963
avverso l’ordinanza n. 1384/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 30/09/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza in data 10.10.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Genova
rigettava l’istanza formulata da SANFILIPPO Giuseppe, in espiazione di un residuo di
pene con scadenza il 26.5.2015, di misure alternative alla detenzione , sul presupposto
che l’istanza di affidamento terapeutico era inammissibile per mancanza di attestazione
sullo stato di tossicodipendenza, che alla semilibertà ostava il fatto che l’istante è privo
privo di dimora e che la pena residua era superiore a due anni e che all’affidamento ai
servizi sociali erano di ostacolo il comportamento tenuto quando uscì dal programma di
protezione, nonché la negligenza dimostrata nel tenere i rapporti con il SSM, prima
dell’ultimo arresto.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato,
ribadendo la richiesta di affidamento ai servizi sociali o in struttura per persone
disturbate mentalmente.
Il motivo di ricorso è
inammissibile poiché del tutto disancorato alla ratio
decidendi del provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 Settembre 2013.
di attività lavorativa, che la detenzione domiciliare era preclusa dal fatto che l’istante era