Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 200 del 16/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 200 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 16/12/2016

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Scalera Giorgio, n. a Trani il
31/10/1992, rappresentato e assistito dall’avv. Francesco Santangelo, di
fiducia, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data
09/01/2015 che confermava quella resa dal Giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale di Benevento in data 11/04/2014;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita nell’udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Andrea
Pellegrino;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona del
dott. Francesco Salzano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 99/2015 del 09/01/2015
confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Benevento, resa in esito a giudizio abbreviato, che
dichiarava Giorgio Scalera (unitamente ad Antonio Cirsone e a Mario

1

Vincitorio, le cui posizioni venivano stralciate) responsabile del delitto
continuato di rapina propria ed impropria aggravata nonché di
ricettazione e lo condannava alla pena di anni tre, mesi quattro, giorni
venti di reclusione ed euro 600,00 di multa: condotta posta in essere in
danno di Gallo Antonio, titolare di una gioielleria in Vallata, della quale
gli agenti sfondavano la vetrina con un’autovettura in movimento dopo
aver minacciato e percosso il titolare, impossessandosi di preziosi

custoditi nell’esercizio, usando quindi, immediatamente dopo la
sottrazione, violenza nei confronti dell’ufficiale di polizia giudiziaria
intervenuto sul posto, cercando di investirlo con l’autovettura Lancia
Lybra tg. CG248EA di provenienza illecita – al fine di procurarsi
l’impunità.
2. Avverso detto provvedimento, propone ricorso per cassazione Giorgio
Scalera deducendo:
a) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione:
al) alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione, avendo la
Corte territoriale dedotto la sussistenza del reato dalla mancata
giustificazione del possesso da parte dei coimputati senza fornire alcuna
valida giustificazione della provenienza delittuosa del bene in
contestazione e alla ricorrenza in capo allo Scalera dell’elemento
psicologico postulato dalla fattispecie;
a2) in relazione al trattamento sanzionatorio praticato, in considerazione
del ricorso da parte del giudice d’appello a mere formule di stile inidonee
a dar conto dei criteri seguenti nella determinazione della sanzione, con
particolare riguardo al diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato
inammissibile.
Quanto alle doglianze articolate in ordine al delitto di ricettazione
dell’autoveicolo di provenienza illecita, alla cui guida si era posto proprio
il ricorrente sia nella fase esecutiva della rapina in danno del Gallo che
nella successiva fuga, la Corte d’Appello ha, con argomentazione del
tutto congrua e priva di cesure logiche, richiamato le modalità esecutive
degli illeciti, sottolineando la divisata strumentalità dell’utilizzo di un

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bene di provenienza illecita (evidentemente destinato alla derelizione) al
fine di non lasciare tracce materiali che agevolassero l’individuazione dei
responsabili.
3.1. Questa Corte ha costantemente evidenziato come la
consapevolezza dell’imputato circa la provenienza delittuosa del bene in
suo possesso possa desumersi da qualsiasi elemento anche indiretto e

sede di legittimità quando il giudice di merito – come nella fattispecie abbia dato ragione del proprio convincimento con congrua motivazione.
Inoltre, nella giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica affermazione
che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata
giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto
costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (cfr., Sez. 2,
n. 41423 del 27/10/2010 Tenne, Rv. 248718; Sez. 1, n. 13599 del
13/03/2012, Pomella, Rv. 252285).
3.2. Con riguardo al dedotto vizio motivazionale in punto determinazione
della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte
territoriale ha argomentato in ordine all’assenza di profili di
meritevolezza, escludendo, con valutazione in questa sede insindacabile,
la ricorrenza di un comportamento processuale collaborativo e
resipiscente. Questa Corte ha precisato che le attenuanti generiche
conseguono al riconoscimento di situazioni non contemplate
specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi
dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto
rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare,
considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228
del 05/06/2014, Rv. 260054) e il loro mancato riconoscimento può
essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o
circostanze di segno positivo (cfr., Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014,
Papini e altri, Rv. 260610), come nella specie verificatosi. Medesime
conclusioni di manifesta infondatezza vanno tratte con riferimento al
praticato trattamento sanzionatorio, atteso che la graduazione della
pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne

che la relativa indagine costituisce accertamento di fatto incensurabile in

discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione
alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la

pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri
di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”,
“pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del
reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,
Denaro, Rv. 245596).
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1.500,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/12/2016.
Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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Franco Fia
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Andrea Pellegrino

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