Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI RENZO ERNESTO SAVERIO N. IL 27/03/1980
avverso la sentenza n. 2806/2011 TRIBUNALE di PRATO, del
26/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per
Udit i dif or Avv.

l’Avv

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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza in data 26.04.2012 affermava la penale
responsabilità di Saverio Ernesto Di Renzo in ordine al reato di cui all’art. 116,
comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di C 2.000,00 di ammenda.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l’imputato, a mezzo del
difensore.
L’esponente osserva che risulta decorso il termine di prescrizione nelle more
della notifica dell’estratto contumaciale.

necessità; ciò in quanto si era posto alla guida, giacché gli amici con i quali si
trovava avevano bevuto alcolici e non erano in condizione di guidare.

Considerato in diritto
1. L’impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, a fronte di
sentenza inappellabile, ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente
infondata e perciò inammissibile.
Si osserva che l’esponente si limita a rilevare, in termini del tutto assertivi, la
sussistenza dello stato di necessità, introducendo elementi di fatto che non
emergono dalla sentenza impugnata e non confrontandosi altrimenti con il percorso
argomentativo specificamente sviluppato dal Tribunale. Invero, la Corte regolatrice
ha anche recentemente ribadito che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non
sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua
mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o
con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su
aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono
inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la
mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così
come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da
attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni
differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015,
dep. 31/03/2015, Rv. 262965).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come a dispositivo. Si
osserva che l’evidenziata inammissibilità del ricorso osta all’applicazione della
disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice
hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di
2

Osserva poi che il prevenuto doveva essere assolto, avendo agito in stato di

non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come
nel caso in esame, successivamente rispetto alla data in cui è stata pronunciata la
sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000,
dep. 21/12/2000, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2015.

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