Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20 del 15/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MULAZZANI GIUSEPPE N. IL 03/01/1942
MULAZZANI GIROLAMO N. IL 05/05/1947
avverso l’ordinanza n. 241/2015 TRIB. LIBERTA di PADOVA, del
05/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCH1ONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
32._4

Uditi difensor Avv.;

12\.•

Data Udienza: 15/11/2016

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Padova, sezione per il riesame della misure cautelari rigettava
l’appello proposto dai ricorrenti, terzi interessati che rivendicavano la titolarità
dei beni sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito di procedimento finalizzato
all’accertamento di responsabilità per il reato di associazione a delinquere

2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del

Mulazzani Giuseppe e del Mulazzani Girolamo, terzi interessati, che deduceva:
2.1. le somme oggetto del sequestro erano state legittimamente assoggettate
al cosiddetto “scudo fiscale”, sistema legale incompatibile con attività di
riciclaggio o occultamento;
2.2. vizio di legge e di motivazione in quanto le somme in questione erano nella
legittima disponibilità dei ricorrenti, ovvero di persone estranee al procedimento
penale, che rivestivano semplicemente la qualità di clienti della fiduciaria, ma
non quella di indagati; mancherebbero i presupposti del sequestro in quanto nel
corpo del provvedimento impugnato si rileverebbe la assenza di prova della
provenienza illecita del denaro.
2.3. la disponibilità delle somme da parte dei ricorrenti non avrebbe potuto
costituire un periculum essendo espressione di un diritto.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l’inammissibilità
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
1.1. I beni di cui si chiede la restituzione (denaro ed obbligazioni) risultavano
sottoposti I sequestro

sia perchè

ritenuti passibili

di confisca, dunque

vincolabili sulla base del combinato disposto degli artt. 240 comma 1 cod, pen
e 321 comma 2 cod, proc. pen., sia perché ritenuti vincolabili al fine di
scongiurare l’aggravamento delle conseguenze del reato per cui si procede.
Il collegio rileva che il codice di rito non ha riprodotto per le misure cautelari
reali le condizioni sancite dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., sicché tali misure
prescindono da qualsiasi profilo di “colpevolezza”, proprio perché la funzione
preventiva non attiene all’autore del fatto criminoso, ma concerne solo il tasso di
“pericolosità” di alcune cose in quanto si pongono con un vincolo di

2

finalizzata al riciclaggio.

“pertinenzialità” rispetto al reato. Tale pertinenzialità postula che la libera
disponibilità di tali cose possa costituire quella situazione di pericolo descritta
dall’art. 321 comma 1cod. proc. pen.. Tanto è vero che il sequestro .preventivo,
ancorché funzionale alla confisca, ben può prescindere da qualsiasi verifica in
merito alla fondatezza dell’accusa (Cass. sez. 6 n. 932 del 28/02/1996 Rv.
204799; Cass. sez. 3, n. 4050 del 13/11/2002 dep. 2003, Rv. 223473)
In coerenza con tali linee ermeneutiche il collegio territoriale argomentava in
modo convincente circa l’esistenza di un quadro indiziario indicativo

alla consumazione di reati di riciclaggio.
Le criticità del provvedimento si rinvengono, invece, nella identificazione del
nesso di pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato per cui si procede,
requisito essenziale per vincolare in sede cautelare beni ritenuti suscettibili di
confisca “ordinaria” e dei quali si ritenga che la libera disponibilità, comunque,
aggravi le conseguenze del reato .
Sul punto, nel provvedimento impugnato si legge che il sequestro veniva
disposto «pur non essendovi prova della provenienza illecita del denaro, sul
presupposto della somiglianza dell’operazione con altre esaminate nel corso delle
indagini e relative ai provvedimento dell’UIF adottati il 24 aprile 2008, il 17
ottobre 2008 ed il 3.11 2008» (pag 3 del provvedimento impugnato) e che il
rimborso dei titoli obbligazionari conferiva «ulteriore incertezza circa le
operazioni effettuate» (pag 6 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una giustificazione apparente circa l’esistenza del fondamentale
requisito della pertinenzialità dei beni vincolati al reato contestato, requisito
essenziale sia per la apposizione del sequestro funzionale a garantire la confisca
“ordinaria” , ovvero come ritenuto nel provvedimento impugnato ad evitare
l’aggravamento delle conseguenze del reato.
1.2. L’ordinanza impugnata deve dunque essere

annullata con rinvio al

Tribunale di Padova per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova, sezione del
riesame per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 15 novembre 2016

L’estensore

Il eidente

dell’esistenza del reato contestato, ovvero l’ associazione a delinquere finalizzata

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