Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. Alois Giovanni, nato il 9-8-84 a Caserta,
2. Piccolo Gaetano, nato il 22-3-60 a Marcianise,
3. Maietta Arcangelo, nato 1’8-8-87 a Maddaloni.
4. Tartaglione Antonio, nato il 24-1-60 a Marcianise,
5. Mandato Pasquale, nato il 10-12-66 a Maddaloni,
6. Mataluna Vincenzo, nato il 13-10-1972 a Maddaloni,
7. Secondo Marco, nato il 5-10-75 a Caserta,
8. Bernardi Antonietta, nata 1 . 1-11-67 a Arienzo,
9. Biscardi Andrea, nato il 17-11-82 a Caserta,
10. Bruno Aniello, nato 1’1-3-83 a Caserta,
11. Bruno Pasquale, nato il 7-2-86 a Casertya,
12. Cioffi Luigi, nato il 24-1-74 a Cervino.
13. Crisci Adriano, nato il 16-12-86 a Caserta,
14. D’Avanzo Vincenzo, nato il 23-4-72 a Maddaloni,
15. Daniele Giovanni, nato il 26-7-84 a Caserta,
16. De Prezzo Mauro, nato il 12-9-77 a Caserta,
17. Dell’Anno Pasqualina, nata il 25-1-88 a Maddaloni,
18. Della Valle Antonio, nato il 20-11-77 a Caserta,
19. Di Stazio Luigi, nato il 15-7-57 a San Nicola La Strada,
20. Di Stefano Giovanni, nato il 28-8-81 a Caserta,
21. Faticoso Angelina, nata il 10-12-72 a Maddaloni,
22. Iadicicco Vittoria, nata il 26-4-75 a Marcianise,
23. Lai Vittorio, nato il 5-11-77 a Maddaloni,
24. Magliocca Pasquale, nato il 22-8-76 a Versmold (Germania),
25. Maiello Giovanni, nato il 12-7-77 a Maddaloni,
26. Palmieri Salvatore, nato 1’8-7-71 a Caserta,
27. Pellegrino Antonio, nato il 3-10-52 a Maddaloni,
28. Petrillo Carlo, nato il 29-3-82 a Caserta,
29. Picillo Carlo, nato il 15-4-72 a Maddaloni,
30. Principio Giovanni, nato il 3-9-71 a Caserta,
31. Solla Gaetano, nato il 15-8-72 a Napoli,
32. Trepiccione Augusto, nato il 27-1-77 a Caserta,
33. Verde Luigi, nato il 23-7-68 a Napoli,
34. Fiorillo Domenico, nato il 14-3-62 a Caserta,

Data Udienza: 13/11/2013

FATTO E DIRITTO
1 .-. L’oggetto dei ricorsi presentati dagli imputati indicati in epigrafe è
costituito da un’ordinanza del Tribunale di Napoli, che, adito dal Pubblico
Ministero ex art. 310 c.p.p., ha accolto l’appello del P.M. avverso il rigetto della
richiesta di misura cautelare pronunciato dal GIP di Napoli in data 3-5-12, e. in
data 5-4-12, ha emesso per una serie di indagati (come in seguito specificati) la
misura cautelare della custodia in carcere e per altri (anch’essi come in seguito
specificati) la misura degli arresti domiciliari, disponendo la sospensione della
esecuzione ex art. 310, comma 3, c.p.p. fino alla definitività della decisione.
In particolare il GIP di Napoli aveva concluso che l’adesione alla
associazione di cui all’art. 74 DPR 309/90 doveva ritenersi dimostrata solo per
coloro che erano risultati stabilmente operanti con mansioni di vendita dello
stupefacente. Nei confronti invece di tutta una serie di imputati che avevano
fornito solo un apporto occasionale alla rete commerciale gestita dal Della
Ventura, il GIP, pur ritenendo sussistenti gli indizi per i reati di cui all’art. 73
DPR 309/90, aveva ritenuto che dovesse escludersi sia l’aggravante di cui all’art 7
Legge n. 203/1991 sia la stessa partecipazione alla associazione criminale. Per
altri il GIP aveva negato la misura cautelare per altri motivi (esigenze
insussistenti; mancata identificazione delle p.o., etc.).
Ciò premesso, il Tribunale di Napoli ha in primo luogo respinto l’eccezione
di inammissibilità dell’appello del P.M. per genericità avanzata dalle difese di
alcuni imputati, rilevando che l’impugnazione dell’Accusa conteneva una
confutazione puntuale delle argomentazioni del GIP sia in punto di gravità
indiziaria sia in punto di esigenze cautelari.
Il Tribunale ha poi concluso per la sussistenza del clan Belforte e dei
rapporti intercorsi tra detto clan e l’associazione ex art. 74 DPR 309/90, contestata
al capo 33). In particolare. ad avviso del Tribunale, era stato dimostrato che il
clan Belforte assicurava a Della Ventura Fulvio ed alla associazione da lui
capeggiata, finalizzata alla spaccio di cocaina nei comuni limitrofi a Caserta, di
poter liberamente spacciare detta droga in determinati territori in cambio di un

35. Miccolo Giuseppe, nato il 18-3-49 a San Marco Evangelista,
36. Di Lucca Anna, nata il 3-8-59 a Caserta,
37. Vigliotti Raffaele, nato il 20-5-80 a Maddaloni,
38. Desiato Giuseppe, nato il 21-7-84 a Caserta,
avverso l’ordinanza in data 5-4-13 del Tribunale di Napoli, sezione 12°
penale.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed i ricorsi.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per
l’annullamento dell’ordinanza impugnata nei riguardi di Lai. Faticoso e
Vigliotti e per il rigetto dei residui ricorsi.
Uditi gli avv.ti Roberto Rapalo (per Secondo Marco), Michele Di Fraia (per
Alois, Mandato, Bernardi, Biscardi, Crisci, D’Avanzo e Di Stazio, nonché
per Di Lucca e Vigliotti in sost. dell’avv. Liguori e per Bruno Aniello e
Iadicicco in sost. dell’avv. Trigari), Renato Tappelli (per Miccolo), Maurizio
Capasso (per Desiato), Finizio Di Tommaso (per Tartaglione e Solla, che ha
depositato altresì brevi note di udienza per Daniele e Palmieri), Michele
Basile (per Trepiccione e Verde), Giuseppe Gianzi (per Petrillo in sost. avv.
Barbieri), che hanno insistito per raccoglimento dei ricorsi.

2 .-. E’ indispensabile procedere ad un esame analitico delle singole
posizioni.
2.1 ALOIS GIOVANNI — 2.2 DELLA VALLE ANTONIO – 2.3
TREPICCIONE AUGUSTO
Si tratta di imputati dei quali non si è occupata la sentenza pronunciata in
data 3-7-13 dal GUP di Napoli.
Per tutti e tre questi indagati il GIP di Napoli con il suo provvedimento in
data 3-5-2012 aveva ritenuto sussistenti gli indizi per il reato di cui all’art. 73
DPR 309/90, ma aveva escluso la partecipazione alla associazione e la contestata
aggravante ex art. 7 Legge n. 203/1991.
Il Tribunale di Napoli, invece, in accoglimento dell’appello del P.M., con
l’ordinanza impugnata ha ritenuto provata la loro partecipazione alla associazione
e sussistente la contestata aggravante e ha conseguentemente riemesso la misura
custodiale (sospendendola).
Il Trepiccione (avv. Basile), nel suo ricorso contesta la gravità indiziaria in
riferimento al reato di cui all’art.74 DPR 309/90 e sostiene che le intercettazioni
al più dimostrerebbero un suo apporto occasionale, originato dalla necessità di
acquistare per sé sostanza stupefacente. Denuncia altresì violazione di legge e
vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze
cautelari.
L’Alois (avv. Di Fraia) denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,
sostenendo che si sarebbe tratta la partecipazione al sodalizio unicamente dai
reati-fine, che il collaboratore Belgiorno si sarebbe limitato a riferire che esso
ricorrente spacciava droga. Mancherebbe, inoltre, qualunque dimostrazione in
ordine all’elemento psicologico indispensabile per la sussistenza della aggravante
di cui all’art.7. Infine si denuncia la carenza e la lacunosità della motivazione in
riferimento alle esigenze cautelari, in quanto. in particolare, non si sarebbe tenuto
conto della risalenza nel tempo dei fatti, che sarebbero ormai superati.
Il Della Valle (avv. Di Mezza) deduce violazione di legge e vizio di
motivazione sia sulla partecipazione alla associazione sia sull’aggravante di cui
all’art. 7. I rapporti con Della Ventura Fulvio sarebbero dovuti a pregresse
amicizie adolescenziali. Denuncia altresì gli stessi vizi in riferimento alla ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari.

canone da pagarsi proprio per la concessione della zona (prima curo 50.000; poi
euro 20.000).
Ciò rendeva configurabile altresì l’aggravante di cui all’art. 7 Legge n.
203/1991.
Il compendio indiziario era costituito essenzialmente dalle numerosissime
intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate e dalle dichiarazioni del
collaboratore Belgiorno Massimo.
Su queste basi, come si è visto, per numerosi indagati il Tribunale di Napoli.
in accoglimento dell’appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal P.M., ha disposto le
misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, come si vedrà
analizzando nel dettaglio le singole posizioni.
Avverso questa ordinanza del 5-4-12. hanno proposto ricorso per cassazione
i 38 indagati indicati in epigrafe.
V’è da segnalare che il GUP di Napoli, in data 3-7-13 (e quindi
successivamente ai ricorsi), all’esito di giudizio abbreviato, si è già pronunciato
su numerose posizioni.

I motivi dei predetti ricorsi relativi al quadro indiziario ed alla aggravante di
cui all’art. 7 legge n. 203/1991 sono infondati.
Il Tribunale di Napoli ha espressamente preso in esame tutte le doglianze
oggi riproposte dai ricorrenti, specificando in dettaglio gli elementi in base ai
quali i gravi indizi a carico degli indagati in ordine alla partecipazione al delitto
associativo dovevano ritenersi sussistenti, così come la contestata aggravante.
In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata, in
riferimento ai gravi indizi ed alla citata aggravante, non presenta affatto quella
carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice
di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a
ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale
sostanzialmente si risolvono le censure proposte con i predetti ricorsi.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi in riferimento alle esigenze
cautelari.
Il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 231 del 2011, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di
procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte
in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano
acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Ne deriva che in tema di misure cautelari, a seguito della suindicata sentenza
della sentenza della Corte cost. n. 231 del 2011, la presunzione di adeguatezza
della custodia cautelare in carcere, di cui al terzo comma dell’art. 275 cod. proc.
pen. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere superata quando, in relazione al
caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, Sentenza n. 30734
del 09/01/2013, Rv. 256388, Scarfo’).
Con questi principi non si è in alcun modo confrontata l’ordinanza
impugnata che si è limitata ad affermare esclusivamente che i fatti in esame
apparivano pregnanti e indicativi di una personalità trasgressiva ed erano perciò
tali da fondare il pericolo di reiterazione nel reato.
Si tratta di una motivazione del tutto carente che non ha tenuto alcun conto
degli elementi specifici addotti dagli imputati e delle indicazioni del GIP nel
provvedimento originario.
Ne deriva che per i tre indagati suindicati l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto i predetti ricorsi vanno rigettati.
2.4 .-. IADICICCO VITTORIA
Si tratta di imputata della quale non si è occupata la sentenza pronunciata in
data 3-7-13 dal GUP di Napoli.
Per la Iadicicco il GIP di Napoli, con il suo provvedimento in data 3-5-2012,
aveva ritenuto sussistenti gli indizi per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, ma
aveva escluso la partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex
art. 7 Legge n. 203/1991.

4

Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione
e sussistente la contestata aggravante e riemesso la misura custodiale
(sospendendola).
Nel ricorso proposto nell’interesse della Iadicicco (avv. Trigari) si deduce
vizio assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 74
DPR 309/90, sostenendo la carenza di indizi in ordine alla stabilità del rapporto
della predetta con il sodalizio, e in ordine al ricorrere nel caso di specie della
aggravante di cui all’art. 7 Legge n. 203/91, non essendo stato dimostrato il
necessario dolo specifico. Gli stessi vizi sono stati denunciati in riferimento alla
ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
******
Valgono per la Iadicicco le considerazioni espresse al punto che precede.
Anche in questo caso, in riferimento al quadro indiziario ed alla aggravante di cui
all’art. 7 cit., il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta
quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del
giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può
indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel
quale sostanzialmente si risolvono le censure proposte dalla ricorrente.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento alle esigenze
cautelari, ritenute sussistenti dal Tribunale con motivazione del tutto speculare a
quella riassunta nel punto che precede.
Ne deriva che per questa indagata l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lei proposto deve
essere rigettato.
2.5 .-. BRUNO ANIELLO
A questo imputato è stato contestato il solo reato associativo [(capo 33)].
Con la sentenza 3-7-13 è stato condannato per tale reato alla pena di anni 10
e mesi 8 di reclusione.
Il GIP aveva rigettato la misura custodiale per Bruno Aniello, ma il
Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la
partecipazione del predetto alla associazione e sussistente la contestata aggravante
di cui all’art. 7 Legge n. 203/1991 e ha riemesso la misura coercitiva nei suoi
confronti (sospendendola).
Nel suo ricorso (avv. Trigari) si deduce vizio assoluto di motivazione in
ordine alla sua partecipazione al reato associativo di cui all’art. 74 DPR 309/90
(non essendo stata dimostrata la stabilità del suo rapporto con il sodalizio e in
ordine alla ricorrenza nel caso in esame dell’aggravante di cui all’art. 7 (non
essendo stato dimostrato il necessario dolo specifico). Gli stessi vizi sono stati
dedotti in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
******
La intervenuta condanna di Bruno Aniello con la sentenza del 3-7-13 per il
delitto a lui ascritto sub 33) rende superato l’esame dei motivi di ricorso relativi al
quadro indiziario a suo carico. Infatti la sopravvenienza di una sentenza di
condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare
personale preclude al giudice dell’appello incidentale “de libertate” la
rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del
fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1, Sentenza n. 2350 del
22/12/2009, Rv. 246037, Siclari).

5

Permane però l’interesse del ricorrente sotto il profilo delle esigenze
cautelari e della adeguatezza della misura (sez. 4, sentenza n. 23126 de118-92002, RV 225586, Charafi).
Ebbene per Bruno Aniello valgono le medesime considerazioni svolte per
gli imputati precedenti, essendosi il Tribunale limitato a ritenere sussistenti le
esigenze cautelari “in ragione della gravità e della professionalità dei fatti – a lui
ascritti.
Ne deriva che anche per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.
2.6 .-. DI LUCCA ANNA
Risponde dei reati di cui ai capi 33) e 81),
Con la sentenza 3-7-13 risulta condannata per tali reati (esclusa l’aggravante
di cui all’art. 7 Legge n. 203/91) alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione.
Il GIP di Napoli, nel suo provvedimento in data 3-5-12, aveva ritenuto
sussistenti gli indizi a carico della Di Lucca in ordine al reato di cui all’art.73
DPR 309/90 a lei ascritto, ma aveva escluso la partecipazione della predetta alla
associazione e la contestata aggravante ex art. 7 Legge n. 203/1991.
Il Tribunale di Napoli, invece, in accoglimento dell’appello del P.M., ha
ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione e indimostrata la
contestata aggravante di cui all’art. 7 Legge n. 203/1991 e ha disposto nei
confronti di Di Lucca Anna la misura degli arresti domiciliari (sospendendola).
La Di Lucca nel suo ricorso (avv. Liguori) deduce violazione di legge per la
inammissibilità dell’appello proposto dal P.M. (del tutto sovrapponibile alla
richiesta di misura). Denuncia altresì la assoluta genericità della motivazione in
riferimento alle esigenze cautelari (tenuto conto della lontananza nel tempo dei
fatti).
La intervenuta condanna di Di Lucca Anna con la sentenza del 3-7-13 per i
reati a lei ascritti (esclusa la aggravante di cui alt’ art.7) rende superato l’esame dei
motivi di ricorso relativi al quadro indiziario a suo carico e a detta aggravante.
Infatti la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali
è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello
incidentale “de libertate” la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una
diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1,
Sentenza n. 2350 del 22/12/2009, Rv. 246037, Siclari).
Permane però l’interesse della ricorrente sotto il profilo delle esigenze
cautelari e della adeguatezza della misura (sez. 4, sentenza n. 23126 de118-92002, RV 225586, Charafi).
Ebbene per Di Lucca Anna valgono le medesime considerazioni svolte per
gli imputati precedenti, essendosi il Tribunale limitato a ritenere sussistenti le
esigenze cautelari in ragione della “indole” e della “condizione personale”
negative della prevenuta.
Ne deriva che anche per questa indagata l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lei proposto deve
essere rigettato.
2.7 D’AVANZO VINCENZO — 2.8 MAIETTA ARCANGELO — 2.9
DELL’ANNO PASQUALINA — 2.10 FATICOSO ANGELINA — 2.11
PELLEGRINO ANTONIO
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Di D’Avanzo Vincenzo, Maietta Arcangelo, Dell’Anno Pasqualina e
Pellegrino Antonio non si è occupata la sentenza pronunciata in data 3-7-13 dal
GUP di Napoli.
Faticoso Angelina con detta sentenza è stata assolta dai reati sub 33). 86) e
88).
Per tutti i predetti imputati il GIP, con provvedimento in data 3-5-12, aveva
ritenuto sussistenti gli indizi per i reati di cui all’art. 73 loro ascritti, ma aveva
escluso la partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7
Legge n. 203/1991.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la loro partecipazione alla associazione
e sussistente la contestata aggravante e riemesso la misura della custodia in
carcere per D’Avanzo Vincenzo e disposto gli arresti domiciliari per gli altri
(sospendendo la esecuzione di detti provvedimenti).
Il D’Avanzo (avv. Di Fraia) denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione, sostenendo che si sarebbe tratta la partecipazione al sodalizio
unicamente dai reati-fine, mancherebbe, inoltre, qualunque dimostrazione in
ordine all’elemento psicologico indispensabile per la sussistenza della aggravante
di cui all’art.7. Infine si denuncia la carenza e la lacunosità della motivazione
anche in riferimento alle esigenze cautelari.
Per Dell’Anno e per Maietta risultano presentati due ricorsi a firma degli
avv.ti De Rosa e Romano. Si deduce vizio di motivazione, in quanto le
argomentazioni del Tribunale sarebbero mera fotocopia della richiesta del P.M.
Inoltre le accuse del collaboratore Belgiorno sarebbero prive di riscontri. Si
denunciano gli stessi vizi in ordine alle esigenze cautelari. Si insiste infine nella
inammissibilità per genericità dell’appello del P.M.
Per Pellegrino (avv. Ferraro) si denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento al quadro indiziario ed alle esigenze cautelari.
******
Faticoso Angelina è stata assolta da tutti i reati a lei ascritti con sentenza in
data 3-7-13, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato. Si impone, pertanto, nei
suoi confronti l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Per D’Avanzo Vincenzo, Maietta Arcangelo, Dell’Anno Pasqualina e
Pellegrino Antonio valgono le considerazioni espresse al punto 2.1. Anche in
questo caso, in riferimento al quadro indiziario ed alla aggravante di cui all’art. 7
cit., il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta quella
carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice
di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a
ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale
sostanzialmente si risolvono le censure proposte dai ricorrenti.
Alle medesime conclusioni di cui al punto 2.1 deve pervenirsi in riferimento
alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti dal Tribunale con motivazione del tutto
speculare a quella riassunta nel punto che precede.
Ne deriva che per questi indagati l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto i ricorsi da loro proposti devono
essere rigettati.
2.12 MATALUNA VINCENZO — 2.13 MANDATO PASQUALE
Il Mataluna risulta condannato con la sentenza 3-7-13 alla pena di anni 14
per i reati di cui ai capi 33), 90), e 91).

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La intervenuta condanna di Mataluna e Mandato con la sentenza del 3-7-13
rende superato l’esame dei motivi di ricorso relativi al quadro indiziario a loro
carico e a detta aggravante. Infatti la sopravvenienza di una sentenza di condanna
per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale
preclude al giudice dell’appello incidentale “de libertate” la rivalutazione della
gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di
nuovi elementi di fatto (Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 22/12/2009. Rv. 246037.
Siclari).
Ne deriva che, non avendo il Mataluna formulato censure in riferimento alle
esigenze cautelari, il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, ritenuta equa, alla cassa delle ammende.
Permane, invece, l’interesse del Mandato Pasquale sotto il profilo delle
esigenze cautelari e della adeguatezza della misura (sez. 4, sentenza n. 23126
de118-9-2002, RV 225586, Charafi).
Ebbene per Mandato valgono le medesime considerazioni svolte per gli
imputati di cui al punto 2.1, essendosi il Tribunale laconicamente limitato a
ritenere sussistenti le esigenze cautelari in ragione dell’intervenuto
riconoscimento della aggravante di cui all’art. 7 e della sua negativa personalità.
Ne deriva che anche per Mandato Pasquale l’ordinanza impugnata deve
essere annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo
esame sul punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto
deve essere rigettato.
2.14 MAGLIOCCA PASQUALE — 2.15 PICILLO CARLO — 2.16
TARTAGLIONE ANTONIO
Il Magliocca risulta condannato con la sentenza 3-7-13 alla pena di anni 12 e
mesi 8 per,1 capi 33), 92), e 93).
Picgido Carlo, con detta sentenza, è stato condannato per i capi 33) e 93) ad
anni 11 e mesi 4 di reclusione.

Mandato Pasquale, con detta sentenza, è stato condannato per il reato di cui
al capo 90) ad anni 6 di reclusione e assolto dal reato di cui al capo 33).
Per entrambi il GIP aveva, nel suo provvedimento del 3-5-12, aveva ritenuto
sussistenti gli indizi in ordine ai reati di cui all’art.73 DPR 309/90 loro contestati,
ma aveva escluso la partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex
art. 7 Legge n. 203/1991.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto per Mataluna provata la partecipazione alla
associazione e sussistente la contestata aggravante, mentre per Mandato Pasquale
non ha ritenuto dimostrato il suo inserimento nel sodalizio, pur ritenendo
sussistente la aggravante di cui all’art. 7 Legge n. 203/1991. Il Tribunale ha così
riemesso la misura della custodia in carcere per entrambi (sospendendone la
esecuzione).
Mataluna ha proposto un ricorso personale, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione e contestando, in particolare, la ritenuta esistenza del quadro
indiziario a suo carico. Nessuna censura è stata formulata in ordine alla ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari.
Mandato Pasquale (con due ricorsi, uno personale e uno a firma dell’avv. Di
Fraia) lamenta vizio di motivazione in ordine al dolo intenzionale indispensabile
per la sussistenza della aggravante di cui all’art. 7 Legge n.203/1991, nonché in
ordine alla ritenuta ricorrenza delle esigenze cautelari.
******

Tartaglione Antonio, con la medesima sentenza, è stato condannato alla
pena di anni 12 e mesi 8 di reclusione per i capi 33), 92) e 94).
Per tutti e tre i predetti imputati il GIP, nel suo provvedimento del 3-5-12,
aveva ritenuto sussistenti gli indizi per i reati di cui all’art.73 DPR 309/90 loro
ascritti, ma aveva escluso la partecipazione alla associazione e la contestata
aggravante ex art. 7 Legge n. 213/1991.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la loro partecipazione alla associazione
e sussistente la contestata aggravante. Il Tribunale ha così riemesso la misura
della custodia in carcere per tutti e tre (sospendendone la esecuzione).
Magliocca nel suo ricorso (avv. Raucci) insiste in primo luogo per la
inammissibilità dell’appello originariamente proposto dal P.M. per genericità
(mancherebbe la indicazione delle ragioni); deduce poi violazione di legge e vizio
di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del quadro indiziario a suo
carico, mancando la prova del suo stabile inserimento nella compagine associativa
ed anzi emergendo la occasionalità delle condotte poste in essere. Denuncia gli
stessi vizi in riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravente di cui all’art. 7
Legge n.213/1991, mentre non formula alcuna censura in riferimento alle
esigenze cautelari.
Il ricorso presentato nell’interesse del Picillo (avv. Abet) si articola in
motivi analoghi a quelli formulati dal Magliocca, ma deduce anche violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze
caute lari.
Tartaglione, nel suo ricorso, denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento al quadro indiziario a suo carico ed alla ritenuta
sussistenza della aggravante di cui all’art. 7. Deduce altresì gli stessi vizi in
riferimento alle esigenze cautelari.
******
La intervenuta condanna di Magliocca. Picillo e Tartaglione per i reati loro
ascritti, con la sentenza del 3-7-13, rende superato l’esame dei motivi di ricorso
relativi al quadro indiziario a loro carico e a detta aggravante. Infatti la
sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata
applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello
incidentale “de libertate” la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una
diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1,
Sentenza n. 2350 del 22/12/2009. Rv. 246037, Siclari).
Ne deriva che, non avendo il Magliocca formulato censure in riferimento
alle esigenze cautelari, il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
conseguente condanna di questo ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille, ritenuta equa, alla cassa delle ammende.
Permane, invece, l’interesse del Picillo e del Tartaglione sotto il profilo delle
esigenze cautelari e della adeguatezza della misura (sez. 4, sentenza n. 23126
de118-9-2002, RV 225586, Charafi).
Ebbene per Picillo e Tartaglione valgono le medesime considerazioni svolte
per gli imputati di cui al punto 2.1, essendosi il Tribunale laconicamente limitato
a ritenere sussistenti le esigenze cautelari in ragione della gravità dei fatti loro
ascritti che denotavano abitualità e professionalità nel traffico di sostanze
stupefacenti.
Ne deriva che anche per Picillo e Tartaglione l’ordinanza impugnata deve
essere annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo

9

esame sul punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto i ricorsi da loro proposti
devono essere rigettati.
2.17 .-. CIOFFI LUIGI
Si tratta di imputato del quale non si è occupata la sentenza pronunciata in
data 3-7-13 dal GUP di Napoli.
Risponde dei reati di cui ai capi 33) e 97).
Anche per lui il GIP, con il provvedimento del 3-5-12, aveva ritenuto
sussistenti gli indizi per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 a lui contestato, ma
aveva escluso la partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex
art. 7 Legge 203/1991.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la partecipazione del Cioffi alla
associazione anche se ha concluso per insussistenza nei suoi riguardi della
aggravante e ha emesso la misura degli arresti domiciliari (sospendendola).
Nel suo ricorso il Cioffi (avv. Ferraro) eccepisce violazione di legge e vizio
di motivazione in riferimento al quadro indiziario ed alle esigenze cautelari.
******
Valgono per il Cioffi le considerazioni espresse al punto 2.1. Anche in
questo caso, in riferimento al quadro indiziario ed alla aggravante di cui all’art. 7
cit., il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta quella
carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice
di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a
ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale
sostanzialmente si risolvono le censure proposte dal ricorrente.
Alle medesime conclusioni formulate al punto 2.1 deve pervenirsi in
riferimento alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti dal Tribunale con
motivazione del tutto speculare a quella riassunta nel punto 2.4.
Ne deriva che per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.
2.18 .-. LAI VITTORIO
Lai Vittorio, con la sentenza del 3-7-13, è stato assolto dal reato di cui al
capo 33) (unico delitto di cui rispondeva).
Per lui il GIP, con il provvedimento del 3-5-12, aveva escluso la
partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7 Legge
n.203/1991.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione
e sussistente la contestata aggravante e riemesso la misura della custodia in
carcere (sospendendone la esecuzione).
Nel suo ricorso il LAI (avv. Ferraro) ha denunciato violazione di legge e
vizio di motivazione in riferimento al quadro indiziario ed alle esigenze cautelari.
******
Lai Vittorio, come si è visto, è stato assolto dal reato a lui ascritto con
sentenza in data 3-7-13, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato. Si impone,
pertanto, nei suoi confronti l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
2.19 .-. BERNARDI ANTONIETTA
Risponde dei reati di cui ai capi 33) e 98).
Si tratta di imputata della quale non si è occupata la sentenza pronunciata in
data 3-7-13 dal GUP di Napoli.
10

Anche per lei il GIP, nel suo provvedimento del 3-5-12, aveva escluso la
partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7 Legge n.
213/1991.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione
e sussistente nei suoi riguardi la aggravante e ha emesso la misura della custodia
in carcere (sospendendola).
Nel suoi ricorsi (uno personale ed uno a firma dell’avv. Di Fraia) la
Bernardi deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla
ritenuta sua partecipazione alla associazione, segnalando che al più a suo carico
sarebbero emersi semplici episodi di spaccio. Mancherebbe, inoltre, la
dimostrazione del dolo indispensabile per la ricorrenza della aggravante di cui
all’art. 7. Denuncia, infine, vizio di motivazione in riferimento alle esigenze
cautelari.
******
Valgono per la Bernardi le considerazioni espresse al punto 2.1. Anche in
questo caso, in riferimento al quadro indiziario ed alla aggravante di cui all’art. 7
cit., il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta quella
carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice
di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a
ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale
sostanzialmente si risolvono le censure proposte dalla ricorrente.
Alle medesime conclusioni formulate al punto 2.1 deve pervenirsi in
riferimento alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti dal Tribunale con
motivazione del tutto speculare a quella riassunta al predetto punto.
Ne deriva che anche per questa indagata l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lei proposto deve
essere rigettato.
2.20 DESIATO GIUSEPPE — 2.21 PETRILLO CARLO — 2.22
DANIELE GIOVANNI
Il Desiato risulta condannato, con la sentenza 3-7-13, alla pena di anni 11 e
mesi 4 per i reati di cui ai capi 33), 105, 106, 107, 108 e 109 (esclusa l’aggravante
di cui all’art. 7 Legge n. 203/1991).
Petrillo Carlo, con detta sentenza, è stato condannato per i reati di cui ai capi
33) e 106) (esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 Legge n.203/1991) ad anni 8 e
mesi 8 di reclusione.
Daniele Giovanni, con la medesima sentenza, è stato condannato alla pena
di anni 5 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui ai capi 107), 108) e 109) (esclusa
l’aggravante di cui all’art. 7 Legge n.203/1991) ed è stato assolto dai reati di cui
ai capi 33) e 106).
Per tutti questi imputati il GIP, con provvedimento in data 3-5-12, aveva
escluso la partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la loro partecipazione alla associazione
e sussistente la contestata aggravante. Il Tribunale ha così riemesso la misura
della custodia in carcere per tutti e tre (sospendendone la esecuzione).
Desiato nel suo ricorso (avv. Capasso) denuncia: carenza di motivazione
(anche fisica) sulle esigenze cautelari; mancata risposta alle argomentazioni
difensive; insussistenza del quadro indiziario in riferimento al reato associativo ed

11

alla aggravante di cui all’art. 7; inammissibilità per genericità dell’originario
appello del P.M.
Petrillo (avv. Barbieri) nel suo ricorso deduce: inammissibilità dell’appello
del P.M. per genericità; violazione di legge e vizio di motivazione sul quadro
indiziario e sulle esigenze cautelari.
Daniele, con ricorso personale, eccepisce violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento al quadro indiziario ed alle esigenze cautelari.
******

La intervenuta condanna di Desiato e Petrillo per i reati loro ascritti, con la
sentenza del 3-7-13, rende superato l’esame dei motivi di ricorso relativi al
quadro indiziario a loro carico e a detta aggravante. Infatti la sopravvenienza di
una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura
cautelare personale preclude al giudice dell’appello incidentale “de libertate” la
rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del
fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1, Sentenza n. 2350 del
22/12/2009, Rv. 246037, Siclari).
Permane, invece, l’interesse del Desiato e del Petrillo sotto il profilo delle
esigenze cautelari e della adeguatezza della misura (sez. 4, sentenza n. 23126
de118-9-2002, RV 225586, Charafi).
Ebbene per Desiato e per Petrillo valgono le medesime considerazioni svolte
per gli imputati di cui al punto 2.1, essendosi il Tribunale laconicamente limitato
a ritenere sussistenti le esigenze cautelari in ragione della gravità dei fatti loro
ascritti che denotavano una personalità trasgressiva.
Ne deriva che anche per Desiato e per Petrillo l’ordinanza impugnata deve
essere annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo
esame sul punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto i ricorsi da loro proposti
devono essere rigettati.
Quanto a Daniele Giovanni, come si è visto, si tratta di imputato che, con la
sentenza del 3-7-13, è stato assolto dal reato associativo a lui ascritto sul) 33). Nei
suoi confronti, con detta sentenza, è stata altresì esclusa la aggravante di cui
all’art. 7 Legge n.203/1991. Si impone, pertanto, nei suoi confronti
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
2.23 .-. BISCARDI ANDREA
Risponde dei reati di cui ai capi 33), e da 110) a 112).
Si tratta di imputato del quale non si è occupata la sentenza pronunciata in
data 3-7-13 dal GUP di Napoli.
Anche per lui il GIP, con il provvedimento del 3-5-12, aveva escluso la
partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7 Legge n.
203/1991.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione
e sussistente nei suoi riguardi la aggravante e ha emesso la misura della custodia
in carcere (sospendendola).
Nel suo ricorso (avv. Di Fraia) il Biscardi deduce violazione di legge e vizio
di motivazione in riferimento alla ritenuta sua partecipazione alla associazione,
segnalando che al più a suo carico sarebbero emersi semplici episodi di spaccio.
Mancherebbe, inoltre, la dimostrazione del dolo indispensabile per la ricorrenza
della aggravante di cui all’art. 7. Denuncia, infine, vizio di motivazione in
riferimento alle esigenze cautelari.

12

Valgono per il Biscardi le considerazioni espresse al punto 2.1. Anche in
questo caso, in riferimento al quadro indiziario ed alla aggravante di cui all’art. 7
cit., il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta quella carenza,
contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito
che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere
sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale
sostanzialmente si risolvono le censure proposte dal ricorrente.
Alle medesime conclusioni formulate al punto 2.1 deve pervenirsi in
riferimento alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti dal Tribunale con
motivazione del tutto speculare a quella riassunta nel medesimo punto 2.1.
Ne deriva che per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.
2.24 .-. BRUNO PASQUALE
Risponde dei reati di cui ai capi 33), 113) e 114).
Con la sentenza 3-7-13 è stato condannato per tali reati (esclusa l’aggravante
di cui all’art. 7 Legge n.203/1991) alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione.
Il GIP, nel suo provvedimento del 3-5-12, aveva escluso la partecipazione
alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione e
dimostrata la contestata aggravante di cui all’art. 7 e ha disposto la misura della
custodia in carcere (sospendendola).
Nel suo ricorso (avv. Di Mezza) si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione sul quadro indiziario, sulla aggravante di cui all’art. 7 e sulle
esigenze cautelari.
******
La intervenuta condanna di Bruno Pasquale con la sentenza del 3-7-13 per il
delitto a lui ascritto sub 33) e la contestuale esclusione della aggravante di cui
all’art. 7 cit. rendono superato l’esame dei motivi di ricorso relativi al quadro
indiziario a suo carico e alla ricorrenza di detta aggravante. Infatti la
sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata
applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello
incidentale “de libertate” la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una
diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1,
Sentenza n. 2350 del 22/12/2009, Rv. 246037, Siclari).
Permane però l’interesse del ricorrente sotto il profilo delle esigenze
cautelari e della adeguatezza della misura (sez. 4, sentenza n. 23126 de118-92002, RV 225586, Charafi).
Ebbene per Bruno Pasquale valgono le medesime considerazioni svolte per
gli imputati precedenti, essendosi il Tribunale laconicamente limitato a ritenere
sussistenti le esigenze cautelari in ragione della gravità dei fatti a lui ascritti,
indicativi di una personalità trasgressiva..
Ne deriva che anche per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.
2.25 .-. CRISCI ADRIANO
Risponde dei reati di cui ai capi 33), e da 115) a 118).

1,3

Si tratta di imputato del quale non si è occupata la sentenza pronunciata in
data 3-7-13 dal GUP di Napoli.
Anche per lui il GIP, nel provvedimento del 3-5-12, aveva escluso la
partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7 Legge
n.203/1991.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione
e sussistente nei suoi riguardi la aggravante e ha emesso la misura della custodia
in carcere (sospendendola).
Nel suo ricorso (avv. Di Fraia) Crisci deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento alla ritenuta sua partecipazione alla associazione,
segnalando che al più a suo carico sarebbero emersi semplici episodi di spaccio.
Mancherebbe, inoltre, la dimostrazione del dolo indispensabile per la ricorrenza
della aggravante di cui all’art. 7. Denuncia, infine, vizio di motivazione in
riferimento alle esigenze cautelari.
Valgono per Crisci Adriano le considerazioni espresse al punto 2.1. Anche
in questo caso, in riferimento al quadro indiziario ed alla aggravante di cui all’art.
7 cit., il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta quella
carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice
di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a
ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale
sostanzialmente si risolvono le censure proposte dal ricorrente.
Alle medesime conclusioni di cui al punto 2.1 deve pervenirsi in riferimento
alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti dal Tribunale con motivazione del tutto
speculare a quella riassunta nel predetto punto 2.1.
Ne deriva che anche per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.
2.26 DI STEFANO GIOVANNI — 2.27 SECONDO MARCO
Rispondono dei reati di cui ai capi 33) e da 119) a 125).
Del Di Stefano non si è occupata la sentenza pronunciata in data 3-7-13 dal
GUP di Napoli
Secondo Marco è stato, invece, con detta sentenza, condannato per i capi
121), 122), 124) e 125) (esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 Legge n. 203/1991)
alla pena di anni 6 di reclusione ed è stato assolto dai capi 33), 119) e 123).
Per entrambi il GIP, nel suo provvedimento del 3-5-12, aveva escluso la
partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7 cit.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la loro partecipazione alla associazione
e sussistente la contestata aggravante. Il Tribunale ha così riemesso la misura
della custodia in carcere per Di Stefano e disposto gli arresti domiciliari per
Secondo (sospendendone la esecuzione).
Nel ricorso di Di Stefano (avv. Di Mezza) si deduce violazione di legge e
vizio di motivazione sul quadro indiziario, sulla aggravante di cui all’art. 7 e sulle
esigenze cautelari.
Nel ricorso di Secondo (avv. Rapalo) si denuncia violazione di legge e vizio
di motivazione sia sul quadro indiziario che sulle esigenze cautelari.
******

14

Valgono per Di Stefano Giovanni le considerazioni espresse al punto 2.1.
Anche in questo caso, in riferimento al quadro indiziario ed alla aggravante di cui
all’art. 7 cit., il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta quella
carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice
di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a
ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale
sostanzialmente si risolvono le censure proposte dal ricorrente.
Alle medesime conclusioni di cui al punto 2.1 deve pervenirsi anche in
riferimento alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti dal Tribunale con
motivazione del tutto speculare a quella riassunta nel predetto punto 2.1.
Ne deriva che anche per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.
Quanto a Secondo Marco, come si è visto, si tratta di imputato che, con la
sentenza del 3-7-13, è stato assolto dal reato associativo a lui ascritto sub 33). Nei
suoi confronti, con detta sentenza, è stata altresì esclusa la aggravante di cui
all’art. 7 Legge n. 203/1991. Si impone, pertanto, nei suoi confronti
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
2.28 .-. PALMIERI SALVATORE
Risponde dei reati di cui ai capi 33), e da 126) a 130).
Con la sentenza 3-7-13 è stato condannato per tali reati (esclusa l’aggravante
di cui all’art. 7 Legge n. 203/1991) alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione.
Il GIP, nel suo provvedimento del 5-2-12, aveva escluso la partecipazione
alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7 cit.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione e
dimostrata la contestata aggravante di cui all’art. 7 e ha disposto la misura della
custodia in carcere (sospendendola).
Nel suo ricorso (personale) Palmieri deduce violazione di legge e vizio di
motivazione sul quadro indiziario, sulla aggravante di cui all’art. 7 e sulle
esigenze cautelari e la adeguatezza della misura.
******
Valgono per Palmieri Salvatore le considerazioni espresse al punto 2.1.
Anche in questo caso, in riferimento al quadro indiziario ed alla aggravante di cui
all’art. 7 cit., il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta quella
carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice
di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a
ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale
sostanzialmente si risolvono le censure proposte dal ricorrente.
Alle medesime conclusioni di cui al punto 2.1 deve pervenirsi anche in
riferimento alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti dal Tribunale con
motivazione del tutto speculare a quella riassunta nel predetto punto 2.1.
Ne deriva che anche per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.
2.29 .-. SOLLA GAETANO
Risponde dei reati di cui ai capi 33) e 144).

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Con la sentenza 3-7-13 è stato condannato per il capo 144) (esclusa
l’aggravante di cui all’art. 7 Legge n. 203/91) alla pena di anni 4 di reclusione ed
è stato assolto dal capo 33).
Il GIP, nel suo provvedimento del 5-2-12, aveva escluso la partecipazione
alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7 cit.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione e
dimostrata la contestata aggravante di cui all’art. 7 e ha disposto la misura della
custodia in carcere (sospendendola).
Nel suo ricorso (avv. Di Tommaso) Solla deduce violazione di legge e vizio
di motivazione sul quadro indiziario, sulla aggravante di cui all’art. 7 e sulle
esigenze cautelari e la adeguatezza della misura.
Con successiva memoria la difesa dell’indagato ha insistitito per
l’accoglimento del ricorso.
Come si è visto, Solla Gaetano, con la sentenza del 3-7-13, è stato assolto
dal reato associativo a lui ascritto sub 33). Nei suoi confronti, con detta sentenza,
è stata altresì esclusa la aggravante di cui all’art. 7 Legge n. 203/1991. Si impone,
pertanto, nei suoi confronti l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
2.30 .-. DI STAZIO LUIGI
Risponde dei reati di cui ai capi 33) e 146).
Si tratta di imputato del quale non si è occupata la sentenza pronunciata in
data 3-7-13 dal GUP di Napoli.
Anche per lui il GIP, nel suo provvedimento del 45-2-12, aveva escluso la
partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7 cit.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione
e sussistente nei suoi riguardi la aggravante e ha emesso la misura della custodia
in carcere (sospendendola).
Nel suo ricorso (avv. Di Fraia) Di Stazio deduce violazione di legge e vizio
di motivazione in riferimento alla ritenuta sua partecipazione alla associazione,
segnalando che al più a suo carico sarebbero emersi semplici episodi di spaccio.
Mancherebbe, inoltre, la dimostrazione del dolo indispensabile per la ricorrenza
della aggravante di cui all’art. 7. Denuncia, infine, vizio di motivazione in
riferimento alle esigenze cautelari.
Valgono per Di Stazio Luigi le considerazioni espresse al punto 2.1. Anche
in questo caso, in riferimento al quadro indiziario ed alla aggravante di cui all’art.
7 cit., il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta quella
carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice
di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a
ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale
sostanzialmente si risolvono le censure proposte dal ricorrente.
Alle medesime conclusioni di cui al punto 2.1 deve pervenirsi anche in
riferimento alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti dal Tribunale con
motivazione del tutto speculare a quella riassunta nel predetto punto 2.1.
Ne deriva che anche per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.

16

2.31 .-. PRINCIPIO GIOVANNI
Risponde del reato di cui al capo 33) e di quelli di cui ai capi 148) e 149).
Con la sentenza 3-7-13 è stato condannato per tali reati (esclusa l’aggravante
di cui all’art 7 Legge n.203/1991) alla pena di anni 10 di reclusione.
Il GIP, nel suo provvedimento del 5-2-13, aveva escluso la partecipazione
alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7 cit.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione e
dimostrata la contestata aggravante di cui all’art. 7 e ha disposto la misura della
custodia in carcere (sospendendola).
Nel suo ricorso (avv. Guarino) Principio deduce violazione di legge e vizio
di motivazione in primo luogo sulle esigenze cautelari e poi sul quadro indiziario
e sulla aggravante di cui all’art. 7 cit.
La intervenuta condanna di Principio Giovanni con la sentenza del 3-7-13
per il delitto a lui ascritto sub 33) e la contestuale esclusione della aggravante di
cui all’art. 7 cit. rendono superato l’esame dei motivi di ricorso relativi al quadro
indiziario a suo carico e alla ricorrenza di detta aggravante. Infatti la
sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata
applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello
incidentale “de libertate” la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una
diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1,
Sentenza n. 2350 del 22/12/2009, Rv. 246037, Siclari).
Permane però l’interesse del ricorrente sotto il profilo delle esigenze
cautelari e della adeguatezza della misura (sez. 4, sentenza n. 23126 de118-92002, RV 225586, Charafi).
Ebbene per Principio Giovanni valgono le medesime considerazioni svolte
punto 2.1 in riferimento alle esigenze cautelari, ritenute laconicamente sussistenti
dal Tribunale con motivazione del tutto speculare a quella riassunta nel predetto
punto 2.1.
Ne deriva che anche per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.
2.32 VERDE LUIGI — 2.33 DE PREZZO MAURO
Verde risponde del reato di cui al capo 33) e dei reati di cui ai capi 35), 36),
37) e 39).
De Prezzo risponde del reato sub 33) e di quello di cui al capo 38):
Con la sentenza 3-7-13 Verde è stato condannato per i reati di cui ai capi 35,
36, 37 e 39 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 7) Legge n. 203/1991) alla pena di
anni 10 di reclusione ed è stato assolto dal reato di cui al capo 33).
De Prezzo, con la sentenza 3-7-13, è stato condannato per i capi 33) e 38) a
lui ascritti (esclusa l’aggravante di all’art 7 cit.) alla pena di anni 9 e mesi 6 di
reclusione.
Il GIP, nel suo provvedimento del 5-2-13, aveva escluso per entrambi la
partecipazione alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7 cit.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la loro partecipazione alla associazione
e dimostrata la contestata aggravante di cui all’art. 7 e ha disposto per entrambi la
misura della custodia in carcere (sospendendola).

17

Verde nel suo ricorso (avv. Basile) deduce violazione di legge e vizio di
motivazione sul quadro indiziario e sulla aggravante di cui all’art. 7. Si duole
anche in riferimento alla adeguatezza della misura disposta.
De Prezzo (ricorso personale) si duole sia del quadro indiziario sia delle
esigenze cautelari e della adeguatezza della misura.
******

Come si è visto, Verde Luigi, con la sentenza del 3-7-13, è stato assolto dal
reato associativo a lui ascritto sub 33). Nei suoi confronti, con detta sentenza, è
stata altresì esclusa la aggravante di cui all’art. 7 Legge n. 203/1991. Si impone,
pertanto, nei suoi confronti l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Quanto a De Prezzo, la sua intervenuta condanna con la sentenza del 3-7-13
per il delitto a lui ascritto sub 33) e la contestuale esclusione della aggravante di
cui all’art. 7 cit. rendono superato l’esame dei motivi di ricorso relativi al quadro
indiziario a suo carico e alla ricorrenza di detta aggravante. Infatti la
sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata
applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello
incidentale “de libertate” la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una
diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1,
Sentenza n. 2350 del 22/12/2009, Rv. 246037, Siclari).
Permane però l’interesse del ricorrente sotto il profilo delle esigenze
cautelari e della adeguatezza della misura (sez. 4, sentenza n. 23126 de118-92002, RV 225586, Charafi).
Ebbene per De Prezzo valgono le medesime considerazioni svolte punto 2.1
in riferimento alle esigenze cautelari, ritenute laconicamente sussistenti dal
Tribunale con motivazione del tutto speculare a quella riassunta nel predetto
punto 2.1.
Ne deriva che anche per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.
2.34 .-. MICCOLO GIUSEPPE
Risponde del reato di cui al capo 13).
Si tratta di imputato del quale non si è occupata la sentenza pronunciata in
data 3-7-13 dal GUP di Napoli.
Per lui il GIP in data 5-2-13 aveva respinto la richiesta di misura cautelare
perché incensurato e privo di carichi pendenti., e quindi ritenendo non sussistere
le esigenze cautelari.
Il Tribunale di Napoli, invece, in accoglimento dell’appello del P.M., ha
ritenuto la sussistenza di un grave quadro indiziario a suo carico (dichiarazioni
Belgiomo riscontrate dalle intercettazioni) e di un concreto pericolo di
reiterazione del reato e ha emesso la misura della custodia in carcere
(sospendendola).
Nel suo ricorso Miccolo Giuseppe (avv. Jappelli) denuncia violazione di
legge e vizio di motivazione sul quadro indiziario, sostenendo di non essere lui
“U’ popul” e che l’intercettazione in atti non sarebbe riscontro idoneo. Deduce
poi gli stessi vizi in riferimento alle esigenze cautelari.
******
Valgono per Miccolo Giuseppe le considerazioni espresse al punto 2.1.
Anche in questo caso, in riferimento al quadro indiziario ed alla aggravante di cui
all’art. 7 cit., il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta quella
carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice
18

di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a
ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p., nel quale
sostanzialmente si risolvono le censure proposte dal ricorrente.
Alle medesime conclusioni formulate al punto 2.1 deve pervenirsi anche in
riferimento alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti dal Tribunale con
motivazione del tutto speculare a quella riassunta nel medesimo punto 2.1.
Ne deriva che per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.
2.35 .-. FIORILLO DOMENICO
Risponde dei reati di cui ai capi 5) e 23).
Con la sentenza 3-7-13 è stato condannato per tali reati alla pena di anni 6 e
mesi 8 di reclusione.
Il GIP, nel suo provvedimento del 5-2-12, pur riconoscendo gravi indizi a
suo carico per il reato sul) 5), aveva rigettato la richiesta cautelare, trattandosi di
soggetto con precedenti risalenti e non significativi.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto un grave quadro indiziario a suo carico per
entrambi i reati a lui ascritti (dichiarazioni Belgiorno, riscontrate dalle
intercettazioni in atti) e ha richiamato il pericolo di reiterazione del reato,
disponendo nei suoi confronti la misura della custodia in carcere (sospendendola).
Nel suo ricorso (avv. Lombardi) il Fiorillo deduce violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine al quadro indiziario ed alle esigenze cautelari.
********
La intervenuta condanna di Fiorillo Domenico con la sentenza del 3-7-13
per entrambi i reati a lui ascritti rende superato l’esame dei motivi di ricorso
relativi al quadro indiziario a suo carico. Infatti la sopravvenienza di una sentenza
di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare
personale preclude al giudice dell’appello incidentale “de libertate” la
rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del
fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1, Sentenza n. 2350 del
22/12/2009, Rv. 246037, Siclari).
Permane però l’interesse del ricorrente sotto il profilo delle esigenze
cautelari e della adeguatezza della misura (sez. 4, sentenza n. 23126 de118-92002, RV 225586, Charafi).
Ebbene per Fiorillo valgono le medesime considerazioni svolte punto 2.1 in
riferimento alle esigenze cautelari, ritenute laconicamente sussistenti dal
Tribunale con motivazione del tutto speculare a quella riassunta nel predetto
punto 2.1.
Ne deriva che anche per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.
2.36 .-. VIGLIOTTI RAFFAELE
Risponde del reato di cui al capo 82).
Con la sentenza 3-7-13 è stato assolto dal reato di cui al capo 82) (unico
delitto di cui rispondeva).
Per lui il GIP in data 5-2-12 aveva respinto la misura cautelare.
Il Tribunale di Napoli, invece, in accoglimento dell’appello del P.M., ha
ritenuto dimostrato il grave quadro indiziario a suo carico e provata la sussistenza
19

del pericolo di reiterazione del reato da parte sua e riemesso la misura della
custodia in carcere (sospendendone la esecuzione).
Nel suo ricorso il VIGLIOTTI (avv. Liguori) deduce: violazione di legge
per la inammissibilità dell’appello proposto dal P.M. (del tutto sovrapponibile alla
richiesta di misura); assoluta genericità della motivazione in riferimento alle
esigenze cautelari (tenuto conto della lontananza nel tempo dei fatti).
********

Vigliotti Raffaele, come si è visto, è stato assolto dall’unico reato a lui
ascritto con sentenza in data 3-7-13, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato.
Si impone, pertanto, nei suoi confronti l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.
2.37 .-. PICCOLO GAETANO
Con la sentenza 3-7-13 è stato condannato per i reati di cui ai capi da 4) a
10), 13), 15). 17), 18). 19), 20), 22), 23), e 33) alla pena di anni 20 ed è stato
assolto dai reati di cui ai capi 3) e 25).
Il GIP in data 5-2-12 aveva respinto la misura per i capi 20), 22), 23), 25)
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto un grave quadro indiziario a suo carico per tali
reati e ha richiamato il pericolo di reiterazione del reato, disponendo nei suoi
confronti la misura della custodia in carcere anche per tali delitti (sospendendola).
Nel suo ricorso (avv. Trigari) il Piccolo deduce violazione di legge e vizio di
motivazione sul quadro indiziario (anche per la genericità della richiesta del P.M.
e per la mancata risposta ai rilievi difensivi). Non formula censure in ordine alle
esigenze cautelari.
********
La intervenuta condanna di Piccolo Gaetano per i reati a lui ascritti, con la
sentenza del 3-7-13, rende superato l’esame dei motivi di ricorso relativi al
quadro indiziario a suo carico. Infatti la sopravvenienza di una sentenza di
condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare
personale preclude al giudice dell’appello incidentale “de libertate” la
rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del
fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1, Sentenza n. 2350 del
22/12/2009, Rv. 246037, Siclari).
Ne deriva che, non avendo il Piccolo formulato censure in riferimento alle
esigenze cautelari, il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
conseguente condanna di questo ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille, ritenuta equa, alla cassa delle ammende.
2.38 .-. MAIELLO GIOVANNI
Risponde del reato di cui al capo 33).
Con la sentenza 3-7-13 Maiello è stato condannato per tale reato alla pena di
anni 10 e mesi 8 di reclusione.
Il GIP, nel suo provvedimento del 5-2-12, aveva escluso la partecipazione
alla associazione e la contestata aggravante ex art. 7 Legge n. 203/1991.
Il Tribunale di Napoli, invece, con l’ordinanza impugnata, in accoglimento
dell’appello del P.M., ha ritenuto provata la sua partecipazione alla associazione e
dimostrata la contestata aggravante di cui all’art. 7 cit. e ha disposto per il Maiello
la misura della custodia in carcere (sospendendola), ritenendo sussistente il
pericolo di reiterazione del reato.
Nel suo ricorso il Maiello (avv. Ferraro) denuncia violazione di legge e vizio
di motivazione in riferimento al quadro indiziario ed alle esigenze cautelari.
********

20

La intervenuta condanna di Maiello Giovanni con la sentenza del 3-7-13 per
il delitto a lui ascritto rende superato l’esame dei motivi di ricorso relativi al
quadro indiziario a suo carico. Infatti la sopravvenienza di una sentenza di
condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare
personale preclude al giudice dell’appello incidentale “de liberiate” la
rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del
fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1, Sentenza n. 2350 del
22/12/2009, Rv. 246037, Siclari).
Permane però l’interesse del ricorrente sotto il profilo delle esigenze
cautelari e della adeguatezza della misura (sez. 4, sentenza n. 23126 de118-92002, RV 225586, Charafi).
Ebbene per Maiello valgono le medesime considerazioni svolte punto 2.1 in
riferimento alle esigenze cautelari, ritenute laconicamente sussistenti dal
Tribunale con motivazione del tutto speculare a quella riassunta nel predetto
punto 2.1.
Ne deriva che anche per questo indagato l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Napoli, mentre nel resto il ricorso da lui proposto deve
essere rigettato.


3 .-. Per le considerazioni sopra svolte l’ordinanza impugnata deve essere
annullata senza rinvio nei confronti di Faticoso Angelina, Lai Vittorio, Daniele
Giovanni, Vigliotti Raffaele, Secondo Marco, Solla Gaetano, Verde Luigi.
La medesima ordinanza va altresì annullata, limitatamente alle esigenze
cautelari, nei confronti di Alois Giovanni, Della Valle Antonio, Trepiccione
Augusto, Iadicicco Vittoria, Bruno Aniello, Di Lucca Anna, D’Avanzo Vincenzo,
Maietta Arcangelo, Dell’Anno Pasqualina, Pellegrino Antonio, Mandato
Pasquale, Picillo Carlo, Tartaglione Antonio, Cioffi Luigi, Bernardi Antonietta,
Desiato Giuseppe, Petrillo Carlo, iscardi Andrea, Crisci Adriano, Bruno
Pasquale, Di Stefano Giovanni, Palmieri Salvatore, Di Stazio Luigi, Principio
Giovanni, De Prezzo Mauro, Miccolo Giuseppe, Fiorillo Domenico, Maiello
Giovanni, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli e con
rigetto nel resto dei predetti ricorsi.
Deve, infine, dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi di Mataluna Vincenzo,
Magliocca Pasquale, Piccolo Gaetano, che vanno conseguentemente condannati al
pagamento della spese processuali e della somma di euro mille ciascuno alla
Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.
c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nei confronti di Faticoso
Angelina, Lai Vittorio, Daniele Giovanni, Vigliotti Raffaele, Secondo Marco,
Solla Gaetano, Verde Luigi.
Annulla la medesima ordinanza, limitatamente alle esigenze cautelari, nei
confronti di Alois Giovanni, Della Valle Antonio, Trepiccione Augusto, Iadicicco
Vittoria, Bruno Aniello, Di Lucca Anna, D’Avanzo Vincenzo, Maietta Arcangelo,
Dell’Anno Pasqualina, Pellegrino Antonio, Mandato Pasquale, Picillo Carlo,
Tartaglione Antonio, Cioffi Luigi, Bernardi Antonietta, Desiato Giuseppe, Petrillo
Carlo, is’cardi Andrea, Crisci Adriano, Bruno Pasquale, Di Stefano Giovanni,
Palmieri Salvatore, Di Stazio Luigi, Principio Giovanni, De Prezzo Mauro,

E

21

Miccolo Giuseppe, Fiorillo Domenico, Maiello Giovanni e rinvia per nuovo
esame sul punto al Tribunale di Napoli; rigetta nel resto i predetti ricorsi.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Mataluna Vincenzo, Magliocca Pasquale,
Piccolo Gaetano, che condanna al pagamento della spese processuali e della
somma di curo mille ciascuno alla Cassa delle ammende, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p.
co ì deciso in Roma, all’udienza camerale del 13-11-13.

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