Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20 del 03/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISALLI NATALE N. IL 29/08/1958
avverso la sentenza n. 1007/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 28/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. voht/ie2
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che ha concluso per t t
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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V

AA.

Data Udienza: 03/12/2014

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 28 marzo 2013, la Corte d’Appello di Reggio Calabria
confermava la sentenza del locale Tribunale con la quale il 25 ottobre 2012
Crisalli Natale era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro
1000 di multa per i reati di detenzione e occultamento di un’arma da sparo
(fucile calibro 16) e ricettazione della medesima.
2. Nel corso di una perquisizione, i carabinieri di Reggio Calabria avevano
rinvenuto all’interno di una canaletta di scolo, esterna all’abitazione

era stata resa non identificabile. La perizia aveva evidenziato che per ripristinare
la funzionalità dell’arma era sufficiente lo smontaggio della bascula da parte di
un armiere e la pulitura e la lubrificazione dei meccanismi di azionamento del
percussore.
3. Ad avviso dei giudici di merito, il fucile era certamente nella disponibilità
dell’imputato in quanto solo lui, con l’utilizzo di una scala, poteva raggiungere il
nascondiglio dall’interno della sua casa, senza essere visto. Anche se in teoria
altri estranei potevano accedervi, di fatto ciò non era possibile perché avrebbero
dovuto compiere la manovra di recupero del fucile alla vista di chiunque.
4. Secondo consolidata giurisprudenza, l’acquisto o la ricezione di un’arma
clandestina integrava anche il delitto contestato di ricettazione.
5. Avverso tale decisione Crisalli, tramite il proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per
l’erronea applicazione “dell’art. 628 c. p.” ed illogicità e carenza di motivazione.
Ad avviso della parte, dal momento che l’arma era inutilizzabile e non
funzionante venivano meno il reato di detenzione di arma e quello di ricettazione
per mancanza del reato presupposto. Dal momento che il luogo dove era stato
trovato il fucile era accessibile a tutti, la sua riconducibilità al ricorrente era solo
una supposizione, non utilizzabile per fondare un giudizio di condanna oltre ogni
ragionevole dubbio. Conclude per l’annullamento della sentenza, con o senza
rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, perché al
tempo stessi generici e diversi da quelli consentiti.
2. Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è
stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui
“è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
1

dell’imputato, una doppietta cui erano state tagliate le canne e il calcio e l’arma

motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art.
591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in termini, sez. 4, n. 18826/2012,
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. – dep. 03/05/2000 – Rv. 216473; CONF:
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708).

avverso il provvedimento cui si riferisce. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta (per tutte, Sez. 6, sent. 20377/2009 e Sez. 6, sent. 22445/2009).
4. Va evidenziato che il giudice di appello aveva affrontato e risolto le
questioni sollevate dalla difesa seguendo un percorso motivazionale
caratterizzato da completezza argonnentativa e dalla puntualità dei riferimenti
agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell’esame della posizione del
Crisalli.
5.

Risulta evidente dalla impostazione del ricorso che il difensore ha

riprodotto pedissequamente i motivi dedotti con l’atto di appello, senza
minimamente farsi carico delle argomentazioni contrarie sviluppate dalla Corte di
appello di Reggio Calabria.
6. Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque
formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali
spiegano adeguatamente le ragioni della ritenuta colpevolezza dell’imputato.
6.1. Quanto alla funzionalità dell’arma, la Corte, richiamando la deposizione
del perito, ha rilevato come il non funzionamento dell’arma dipendesse non già
da un difetto intrinseco della medesima, ma da anomalie che potevano essere
rimosse agevolmente da un armiere. Si è di fronte ad una valutazione in fatto,
che, in quanto prerogativa esclusiva del giudice di merito, non può essere posta
in discussione in sede di legittimità, per accreditare, in linea con quanto si
prospetta nel ricorso, una diversa e alternativa interpretazione dei materiale
acquisito, operazione questa non idonea ad attivare il sollecitato sindacato di
legittimità.
6.2. Anche la questione dell’attribuzione dell’arma al ricorrente è stata
adeguatamente risolta con valutazione di fatto che, valorizzando lo stato dei
luoghi, ha riconosciuto che solo lui aveva la possibilità di accedere al luogo dove
il fucile era stato occultato.
2

3. La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata

>

6.3. Correttamente infine, i giudici di merito, hanno ritenuto, in base alla
costante giurisprudenza di questa Corte, che la detenzione di un’arma
clandestina presupponeva la ricezione di un oggetto non disponibile sul libero
,3.9
mercato e quindi provento ken,reatoi””:P1
ir
-212.19 (da ultimo, sezione 6a,
sentenza numero 45.903 del 2013,rv 257.387).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,

abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte

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