Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO PIETRO N. IL 24/08/1971
avverso la sentenza n. 9973/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
D’AJJG–tco
che ha concluso per

Data Udienza: 18/09/2013

,\

1. D’Alessandro Pietro ricorre per cassazione , tramite il difensore , avverso la
sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 19-10-12 , con la quale , in
riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado , il ricorrente è stato
dichiarato responsabile del reato di cui all ‘art 73 DPR 309/90 per avere ceduto
a Brasile Angelo cocaina , gr 0,4 lordi della quale erano stati sequestrati .
2. Il ricorrente deduce , con unico motivo , violazione di legge e vizio di
motivazione poiché non è possibile escludere che Brasile fosse in possesso dello
stupefacente già prima di salire presso l’abitazione dell’imputato . Né il
rinvenimento di bustine di cellophane preso l’abitazione del ricorrente ha una
valenza accusatoria poichè esse possono essere utilizzate per una molteplicità di
scopi . Non può neppure escludersi che sia stato il Brasile a consegnare
stupefacente all’imputato e non viceversa. E’ poi controvertibile che l’imputato
abbia aperto la porta dopo circa dieci minuti dalla chiamata al citofono da parte
della p.g. e, in ogni caso, ciò non dimostra che l’imputato si sia disfatto dello
stupefacente detenuto nell’alloggio. Ancor meno una valenza dimostrativa può
essere attribuita alla presenza del sistema di videosorveglianza, installato
soltanto per motivi di sicurezza non dall’imputato ma dallo zio, proprietario
dell’appartamento. Nulla dimostra nemmeno il gesto del Nuzzo , che consegnò
una banconota da 10 euro a un agente in borghese , scambiandolo per
l’imputato, dicendo che “questi li mandava Massimo”, in quanto è sconosciuta
la causale di tale versamento, che, per la sua modestia, non può certo essere
correlabile alla vendita di stupefacente. D’altronde i testi Mugnolo , Di Nuzzo e
brio , presenti presso l’abitazione dell’imputato al momento del’irruzione da
parte delle forze dell’ordine , hanno dichiarato di aver cenato insieme al
D’Alessandro, escludendo che, nel corso della serata, qualcuno fosse giunto per
acquistare sostanza stupefacente.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione
del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato del vizio di
i

RITENUTO IN FATTO

motivazione , infatti , il compito del giudice di legittimità non è quello di
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
203428). Occorre, al riguardo , tener presente che il giudice di appello il quale ,
riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo alla pronuncia di
assoluzione quella di condanna dell’imputato ,come nel caso in disamina , ha
l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio , alternativo, ragionamento
probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della
motivazione della prima sentenza , dimostrandone in modo rigoroso
l’incompletezza o l’incoerenza ( Sez un. 12-7-2005, Mannino , Cass. pen. 2005,
3732) . Il giudice di prime cure aveva posto a base della pronuncia assolutoria
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e poi
ritrattate in dibattimento dai testi Brasile e Nuzzo. La Corte d’appello ha
analiticamente esaminato le risultanze probatorie in merito a questo specifico
profilo , ribaltando l’epilogo decisorio sulla base di un’accurata confutazione
delle argomentazioni formulate dal primo giudice. La Corte territoriale ha infatti
evidenziato come la testimonianza degli operanti e le risultanze dei verbali di
perquisizione e di sequestro fondino un giudizio di responsabilità a carico
dell’imputato. Gli operanti, infatti, hanno riferito di aver controllato un giovane
, identificato in Brasile Angelo , che aveva suonato al campanello del
D’Alessandro , era entrato nel portone ed era uscito dopo pochi minuti . I
Carabinieri decisero di effettuare una perquisizione ma, sebbene avessero
suonato al campanello di un altro condomino , si illuminò il videocitofono
dell’imputato. Il portone venne aperto soltanto dopo una decina di minuti dal
momento in cui essi bussarono. Anche sul pianerottolo vi era una telecamera
che inquadrava l’ingresso dell’appartamento e che era collegata con un
televisore che si trovava nell’alloggio dell’imputato. Nell’abitazione , a seguito
della perquisizione, non venne rinvenuta sostanza stupefacente . Tuttavia, nella
camera da letto dell’imputato , fu sequestrata la somma di circa 3000 euro.
2

determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv

Occultati dietro un divano, furono sequestrati dei ritagli di buste di cellophane,
di forma circolare, della tipologia che viene adoperata per il confezionamento in
dosi della droga. Nel corso della perquisizione, squillò il citofono dell’abitazione
e si presentò un giovane , successivamente identificato in Nuzzo Giuseppe , il
quale diede ad uno degli operanti 10 euro , scambiandolo per il D’Alessandro, e
dicendogli “Mi manda Massimo”.
Tutto ciò porta a ritenere che l’acquisto di stupefacente sia avvenuto presso il
bustine di cellophane atte al confezionamento di dosi ; dal sistema di
videosorveglianza , che dimostra l’esigenza , da parte dell’imputato, di prevenire
eventuali controlli delle forze dell’ordine , e dal comportamento del Nuzzo,
giunto per consegnare danaro all’imputato. Mentre il mancato rinvenimento di
droga nell’alloggio si spiega perfettamente , considerato che il D’Alessandro ,
accortosi , attraverso il videocitofono, della presenza dei Carabinieri , tardò una
decina di minuti ad aprire il portone ed ebbe così modo di disfarsi dello
stupefacente.
4. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in
esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema
può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie ,
giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza
che le scelte da questo compiute , se coerenti , sul piano logico , con una
esauriente analisi delle risultanze agli atti , si sottraggono al sindacato di
legittimità ( Sez. un. 25-11-’95, Facchini, rv. n. 203767). Nel caso sub iudice , la
Corte territoriale ha dunque supportato la declaratoria di responsabilità con un
sostrato argonnentativo fondato su specifiche risultanze processuali e del tutto
idoneo ad illustrare l’itinerario concettuale esperito dal giudice di merito e
perciò a superare lo scrutinio di legittimità. D’altronde , dedurre vizio di
motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente
carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione
3

D’Alessandro Pietro, come è confermato dal rinvenimento, nell’abitazione, delle

degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti ,
magari altrettanto ragionevole ( Sez un. 19-6-96, Di Francesco, rv 205621). Esula
infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva
, riservata al giudice di merito , senza che possa integrare vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa —e , per il ricorrente, più adeguatavalutazione delle risultanze processuali ( Cass, Sez. un. ,30-4-1997, Dessimone,

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 18.9.13 .

rv. 207941).

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