Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2 del 15/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GHIRONI SILVIO N. IL 18/12/1982
avverso la sentenza n. 251/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 12/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’A2PV
L

Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/11/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari confermava la
condanna dell’imputato alla pena di un anno, mesi sei di reclusione e
cinquecento euro di multa per i reati di ricettazione e furto aggravato,
confermando la correttezza dell’inquadramento del reato contestato nella
fattispecie astratta della ricettazione che inizialmente era stato qualificato

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato che
deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione: la condanna non sarebbe corrispondente
all’accusa; si sarebbe verificata una lesione del diritto di difesa dato che si era
ritenuto il più grave delitto di ricettazione sulla base delle prove ritenute
insufficienti per dimostrare la responsabilità per il furto. Il collegio ribadisce e
condivide la giurisprudenza secondo cui nel caso in cui nel capo di imputazione
siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni
di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del
principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza e ciò tanto nell’ipotesi di
riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di
riqualificazione della ricettazione come furto (Cass. sez. 2

n. 18729

del

14\04\2016, Rv 266758; Cass. sez. 2 n. 43427 del 7\9\16 rv 267969).
Segnatamente: si ribadisce che la disponibilità di beni di provenienza furtiva
che non trovi alcuna giustificazione né nelle emergenze processuali, né nelle
eventuali

allegazioni dell’imputato è sufficiente ad integrare la prova

dell’elemento oggettivo del reato di ricettazione. L’orientamento condiviso non
produce un’anomala inversione dell’onere della prova, né incide il diritto al
silenzio dell’imputato. Si tratta, invece, della presa d’atto della impossibilità di
provare la sottrazione in assenza di elementi che giustifichino l’inquadramento
della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della
ricezione di cose illecite. L’evidenza della detenzione per essere ridotta ad
elemento di prova del reato di furto deve essere, infatti accompagnata dalla
esistenza di ulteriori elementi indicativi della “immediata” (nel senso letterale di
“non mediata”) riconducibilità della detenzione al furto. Tra tali elementi possono
essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall’imputato.
A fronte della prova della detenzione la indicazione di tali elementi si prospetta
come diretta all’inquadramento della condotta in fattispecie meno grave, fermo
restando che l’accusato può scegliere di esercitare il diritto al silenzio, essenziale

2

come furto di autovettura.

ed irrinunciabile declinazione del diritto di difesa (Cass. sez. 2 n. 43427 del
7\9\16 rv 267969).
2.2. vizio di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche, nonostante fossero emersi elementi per il loro
riconoscimento. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del
11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti
generiche richiede infatti l’apprezzamento di elementi positivi che orientino la
discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio
verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva. Nel caso di specie, in
coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte di merito riteneva ostativi i
precedenti anche specifici vantati dall’imputato.

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativarnente in C 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 novembre 2016

Sentenza a motivazione semplificata

rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass.

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