Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19999 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19999 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCICCHITANO GIUSEPPE nato il 20/12/1966 a CROTONE

avverso la sentenza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 07/10/2016 la Corte d’Appello di Torino confermava la
sentenza di primo grado, con cui Scicchitano Giuseppe era stato condannato a
pena di giustizia per il reato di cui all’art. 497 ter, cod. pen., in Vercelli il
16/02/2013.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano violazione di legge, violazione di norme processuali, vizio di
motivazione in riferimento alla sussistenza del falso, all’omessa applicazione

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su
censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La sentenza impugnata ha rilevato – con motivazione del tutto esente da vizi
logici – come le modalità di falsificazione del tesserino fossero assolutamente
idonee a trarre in inganno, attesa la riproduzione dello stemma con la scritta
“Polizia di Stato” e la riproduzione dell’effige dell’imputato con indosso l’uniforme
della Polizia.
Quanto all’esclusione della causa di esclusione della punibilità, di cui all’art. 131
bis, cod. pen., va rilevato che la sentenza ha ricordato la presenza dei numerosi
Il ricorso è inammissibile, in quanto il precedenti penali dell’imputato e, quindi,
la sussistenza del requisito ostativo dell’abitualità.
Si è, infine, osservato come l’entità della pena, unitamente alla progressione
criminosa dell’imputato, incapace di adeguare il proprio comportamento al
rispetto dei precetti legislativi, come dimostrato dai precedenti penali, rendesse
inadeguata qualsiasi sanzione sostitutiva a svolgere efficacemente una efficace
funzione rieducativa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. Pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in

1

dell’art. 131 bis, cod. pen., alla omessa applicazione della legge 689/1981.

favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, 1111 aprile 2018

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