Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19998 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19998 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONIVENTO GIANMARIO nato il 01/07/1955 a TRIESTE
avverso la sentenza del 23/04/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 11/04/2018
Fatto e diritto
Con sentenza del 23/04/2015 la Corte d’Appello di Trieste confermava la
sentenza di primo grado, con cui Bonivento Gianmario era stato condannato a
pena di giustizia per il reato di cui all’art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ., in Fiume
Veneto, sino al 21/02/2009.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si deduce la prescrizione del reato e si contesta la sussistenza dei reati di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
inconferente con la fattispecie ascritta all’imputato, essendo stato questi
condannato per il reato di cui all’art. 2638 cod. civ., mentre il motivo di ricorso fa
espresso riferimento a tutt’altre fattispecie di reato; la prescrizione del reato,
inoltre, risulterebbe decorsa alla data del 21/08/2016, quindi in epoca successiva
alla pronuncia della sentenza impugnata, per cui va applicato il pacifico principio
secondo cui “L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.” (Sez. U, sentenza n. 32
del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore
Il Presidente
Il ricorso è inammissibile, in quanto il secondo motivo di ricorso risulta del tutto