Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19997 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19997 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MADONNA ANTONIO nato il 13/02/1950 a SULMONA

avverso la sentenza del 03/03/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 03/03/2016 la Corte d’Appello di L’Aquila in riforma della
sentenza di primo grado, con cui Madonna Antonio era stato condannato a pena
di giustizia, oltre che al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti
civili, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 612; 339, 594 cod. pen., in
Sulmona il 18/06/2009, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 594 cod.
pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideternninando la
pena.

si lamenta violazione di legge e violazione di norme processuali, per essere stato
violato il diritto di difesa dell’imputato, il quale aveva chiesto di essere
sottoposto ad esame, nonché per l’ammissione, ex art. 507 cod. proc. pen., del
teste Gasbarro Stefano, indicato nella lista testi della parte civile, il

ali esame

era stato dichiarato inammissibile dal Giudice monocratico in quanto la parte
civile si era costituita in udienza e, pertanto, non aveva assunto ancora alcuna
qualità di parte quando aveva depositato la propria lista testi.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, “Il mancato esame dell’imputato, anche se
in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna
limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza
dell’imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa,, tanto
più alla luce della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni.”
(Sez. 1, sentenza n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. Amurri ed altri, Rv.
253459). Inoltre

“L’esame dell’imputato, risolvendosi in una diversa

prospettazione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi
processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del
giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce
motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d) cod.
proc. pen.” (Sez. 2, sentenza n. 44945 del 11/10/2013, Mazzaferro, RV.
257311).
Anche in riferimento alla testimonianza assunta ex art. 507 cod. proc. pen., la
motivazione della sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio
secondo cui “L’inammissibilità della costituzione di parte civile, non fa venir
meno la facoltà da parte del giudice di utilizzare, a norma dell’articolo 507 cod.
proc. pen., i testi contenuti nella lista della parte civile esclusa. Ed invero, il
giudice può assumere anche prove che le partii avrebbero potuto chiedere e non
hanno chiesto, quando risultino dagli atti e la loro assunzione appaia decisa in
virtù del principio generale ispirato dalla ricerca della verità al fine di pervenire

1

f

Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale

ad una giusta decisione.” (Sez. 5, ordinanza n. 6229 del 21/12/1999, Bartolucci,
Rv. 216241).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle

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