Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19995 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19995 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANGIORGIO FRANCESCO nato il 24/09/1966 a PORTO SANT’ELPIDIO

avverso la sentenza del 28/01/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 28/01/2016 la Corte d’Appello di Ancona confermava la
sentenza di primo grado, con cui Sangiorgio Francesco era stato condannato a
pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 582, 585, commi 1 e 2 n. 2, cod.
pen., in Porto Sant’Elpidio il 03/03/2006.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove.
Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su

ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2C:00, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nella specie la sentenza – con
motivazione esente da vizi logici – ha osservato come la versione della persona
offesa, ritenuta coerente e spontanea, avesse trovato conferma nelle risultanze
dei certificati medici e nelle deposizioni dei testi Cori e Lilaj. Il motivo di ricorso,
peraltro, risulta formulato in maniera del tutto generica e senza alcuna
contestualizzazione rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e

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