Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19995 del 08/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19995 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MULGECI BESMIR N. IL 23/04/1990
avverso la sentenza n. 2897/2014 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
16/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

34475/14 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bolzano ha applicato a MULGECI Besmir ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n.
309/90 in relazione alla detenzione di kg 3,835 di mariuhana.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
palesemente generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui
demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto
alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti
(Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del
25/11/1998, Messina) essendosi fatto riferimento al compendio costituito dalle intercettazioni,
dai sopralluoghi e dal sequestro della sostanza stupefacente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Il consigliere estensore
Angelo C

te
Il Pr
Vince rz& R otundo
(

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
denunciando violazione dell’art. 444 c.p.p. in relazione alla assenza di motivazione in ordine
all’accertamento del fatto ed alla ipotesi di collaborazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA