Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19994 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19994 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANZAFAME GIOVANNI N. IL 02/01/1960
avverso la sentenza n. 2679/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
34468/14 RG
I.
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato a LANZAFAME Giovanni
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’art. 73 co. 5
d.p.r. n. 309/90 in relazione alla coltivazione di mariuhana.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
palesemente generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui
demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto
alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti
(Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del
25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato denunciando
violazione dell’art. 129 c.p.p. in relazione alla destinazione personale dello stupefacente
emergente dagli atti.