Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19993 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19993 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZANELLA FABRIZIO N. IL 13/06/1975
avverso la sentenza n. 1324/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
RG 34308/14
Motivi della decisione
L’ imputato ZANELLA Fabrizio ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Venezia che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Treviso in data
8.6.2005, appellata dall’ imputato, in ordine al reato di cui agli artt. 48,368 c.p., con condanna
a pena di giustizia.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Il ricorrente deduce
vizio della motivazione in relazione alla esistenza del movente,
insussistente in capo al ricorrente ma sussistente solo in capo a chi effettuò materialmente la
denuncia in quanto voleva sottrarsi al pagamento dei titoli.
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza che alla luce del gravame oggi riproposto – ha risposto – sulla base della conforme sentenza di
primo grado – ritenendo indimostrata la ricostruzione della vicenda proposta dalla difesa e
neanche avallata dallo ZANELLA.