Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19991 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19991 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIRONE COSIMO nato il 01/09/1959 a BARI

avverso la sentenza del 02/03/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 02/03/2016 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza
di primo grado, con cui Girone Cosimo era stato condannato a pena di giustizia
per i reati di cui agli artt. 494, 640, 495 cod. pen., in Bari, nel gennaio 2009,
rideterminava la pena inflitta all’imputato.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione, anche in riferimento al trattamento
sanzionatorio.

sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., laddove, nel caso in esame, la
sentenza di primo grado era stata emessa a seguito di rito abbreviato,
successivamente impugnata in appello.
Ne discende che, evidentemente, i motivi di ricorso, peraltro estremamente
generici, non si collegano affatto con la sentenza impugnata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorso si riferisce espressamente ad una

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