Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19991 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19991 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARELLI LUCA N. IL 01/12/1973
avverso la sentenza n. 7893/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

RG 34298/14

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli
elementi costitutivi del reato contestato con particolare riguardo alla destinazione a terzi dello
stupefacente sequestrato, desunta in modo illogico dalle circostanze della detenzione e dalla
suddivisione in bustine, oltrechè dal rinvenimento della somma di denaro.
Il ricorso è inammissibile perché palesemente in fatto rispetto alla motivazione della sentenza
– che alla luce del gravame oggi sostanzialmente riproposto – ha non illogicamente desunto la
destinazione a fini di spaccio dello stupefacente sequestrato al ricorrente sulla base della
convergenza dei plurimi elementi considerati ( dato ponderale, trasporto, confezionamento,
modalità di detenzione della somma in contanti).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Il consigliere estensore
Angelo C po zi

L’imputato MARELLI Luca ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 23.5.2013,
appellata dall’imputato, in ordine al reato di cui all’ art.73 d.p.r. n. 309/90 in relazione a gr.
4,50 lordi di cocaina, con condanna a pena di giustizia.

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