Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19990 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19990 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHMIDT MARCO nato il 10/12/1965 a NOVARA

avverso la sentenza del 04/10/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 04/10/2016 la Corte d’Appello di Brescia confermava la
sentenza di primo grado, con cui Schmidt Marco era stato condannato a pena di
giustizia per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 482, 477 cod. pen., 116,
comma 15, d. Igs. 285/1992, in Brescia il 13/01/2014.
L’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si
lamenta vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione

attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,
n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso
di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine
alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità
del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro,
Rv. 245596). Nel caso in esame la sentenza ha rilevato come la pena fosse stata
irrogata nel minimo edittale e fosse del tutto adeguata alla concreta gravità del
fatto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

–•

Il Presidente

agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed

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