Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19990 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19990 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

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sul ricorso proposto da:
BILOTTI SILVIO N. IL 02/03/1953
PRIVITERA SALVATORE N. IL 31/07/1961
avverso la sentenza n. 4461/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

RG 34294/14

Motivi della decisione

Il BILOTTI deduce violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla necessità di
adeguamento della pena all’attuale regime sanzionatorio, risultando il calcolo basato su quello
che era, all’epoca, il minimo edittale di anni sei di reclusione, pari a tre volte quello oggi
vigente a seguito della nota sentenza costituzionale.
Il PRIVITERA deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione al
diniego delle attenuanti generiche dovendosi considerare gli estemporanei motivi a delinquere
ed i precedenti penali depenalizzati e comunque commessi nell’ambito di una lecita attività
lavorativa.
Il ricorso del BILOTTI è manifestamente fondato, alla stregua della sopravvenuta declaratoria
di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32/2014, essendo nella specie – per droga c.d.
leggera – stata considerata quale pena base il precedente minimo edittale pari ad anni sei di
reclusione oltre la multa. La illegalità della pena così determinata impone l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato al
ricorrente.
Il ricorso del PRIVITERA è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione
che ha considerato correttamente la posizione preminente del ricorrente nella commissione del
fatto e l’insussistenza di elementi a lui favorevoli, anche in considerazione dei precedenti per
violazione della legge armi ed in materia di assegni.
Purtuttavia si estende al ricorrente il motivo sulla determinazione della pena già accolto per il
BI LOTTI .
La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Milano nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente alla determinazione della pena.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BILOTTI Silvio e PRIVITERA Salvatore
limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra
sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso del PRIVITERA.
Roma, 8.4.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Preside e
Vincenzo Fdtundo

Gli imputati BILOTTI Silvio e PRIVITERA Salvatore ricorrono ciascuno personalmente contro
l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal
Tribunale di Monza in data 16.4.2013 appellata dagli imputati, in ordine al ritenuto reato di cui
agli artt. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla coltivazione e vendita di marihuana,
con condanna a pena di giustizia.

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