Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1999 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1999 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIPRIANI MASSIMILIANO N. IL 11/08/1978
avverso la sentenza n. 135/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Cipriani Massimiliano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bari, in data 14-2-12, che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp ,
commesso in S. Severo il 31-1-2009.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’ art 133 cp , in
corrispondente pena pecuniaria , a norma degli artt 53 ss I 689/81.
La prima doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento al
quantum della pena , coincidente con il minimo edittale, e ai numerosi precedenti
penali, anche della stessa indole, da cui è gravato l’imputato.
In ordine alla seconda doglianza , occorre osservare come, secondo quanto si
evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza impugnata, la censura
non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della
predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di
secondo grado la doglianza in disamina. Quest’ultima è pertanto inammissibile, a
norma dell’art 606 co 3 cpp.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro
mille .

PQM
Visti gli artt 615 co 2 e 616 cpp

ordine alla quantificazione della pena e all’omessa sostituzione di essa con la

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille

Così deciso in Roma il 21-11-13.

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