Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19989 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19989 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RISONI GIANLUIGI nato il 25/06/1958 a ALZANO LOMBARDO

avverso la sentenza del 14/10/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 14/10/2016 la Corte d’Appello di Brescia confermava la
sentenza di primo grado, con cui Pisoni Gianluigi era stato condannato a pena di
giustizia per i reato di cui all’art. 495 cod. pen., in Castenedolo il 30/05/2009.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta violazione di legge in riferimento all’omessa traduzione dell’imputato,
che era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare,
circostanza nota alla Corte territoriale, con la conseguente verificazione di una

14/10/2016, ai sensi dell’art. 178 lett. c), cod. proc. pen.; si eccepisce, inoltre,
l’intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso è inammissibile, in quanto il decreto di citazione per il grado di appello
era stato notificato all’imputato a mani proprie presso la casa di cura San
Michele, dove il Pisoni era detenuto agli aa.dd.; nessuna diversa condizione
detentiva risulta dagli atti processuali, né all’udienza di trattazione del processo
era stato eccepito alcunché in ordine alla omessa traduzione dell’imputato che,
peraltro, non risulta avesse dichiarato di voler essere presente in udienza.
La prescrizione del reato risulterebbe decorsa alla data del 30/11/2016 e,
pertanto, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32
del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

nullità assoluta per la mancata partecipazione dell’imputato all’udienza del

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