Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19989 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19989 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALBO SEBASTIANO N. IL 25/07/1968
avverso la sentenza n. 2847/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
RG 34291/14
Motivi della decisione
L’imputato BALBO Sebastiano ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Catania che, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data
18.7.2002 appellata dall’imputato, in ordine ai ritenuti reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n.
309/90, ha rideterminato la pena inflitta a titolo di continuazione con reati già giudicati.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presid
Vincenzo
ndo
Il ricorrente deduce mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta congruità della pena
che avrebbe dovuto tenere conto della condotta contestata, dei precedenti penali e della
condotta processuale del ricorrente, così dovendo determinarsi più mite.
Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione che ha
considerato correttamente la natura e la gravità dei reati per i quali è stata applicata la
continuazione pari ad un anno e mesi quattro di reclusione.