Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19988 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19988 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAGRASTA MARIO nato il 10/01/1989 a MOLFETTA

avverso la sentenza del 01/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 01/02/2016 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza
di primo grado, con cui Lagrasta Mario era stato condannato a pena di giustizia
per il reato di cui agli artt. 582, 583 co. pen., in Molfetta, il 01/08/2007.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla mancata valutazione di cause
di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., nonché in riferimento
alla determinazione della pena.

riferimento critico alla accurata ed articolata motivazione fornita dalla Corte
territoriale che – con argomentazioni immuni da censure logiche, peraltro
neanche confutate nello specifico – ha ricostruito la vicenda processuale ed ha
confutato i motivi di gravame.
La graduazione della pena, inoltre, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dei criteri di cui
all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso in
esame la sentenza ha esaminato la gravità della condotta e la negativa
personalità dell’imputato per escludere la possibilità di un giudizio di prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche, valutando congrua la pena inflitta dal
primo giudice.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

1

Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto privo di ogni

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Presidente

Il Componente estensore

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