Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19988 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19988 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GENNARO GIOVANNI N. IL 11/06/1972
avverso la sentenza n. 74/2014 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

34287/14 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha applicato a DE GENNARO Giovanni
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per reati di cui all’art. 73 co. 5 d.p.r.
n. 309/90.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si
è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha
soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez.
U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998,
Messina) richiamando nel dettaglio le intercettazioni, le dichiarazioni degli acquirenti, oltre al
sequestro dello stupefacente e le altre indagini di p.g..
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015

Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato deducendo
violazione della legge penale in relazione all’art. 129 c.p.p. non risultando nella specie la
responsabilità dell’imputato, stante la destinazione personale dello stupefacente.

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