Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19987 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19987 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DICEMBRI MANOLO nato il 02/03/1983 a VERONA

avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 29/11/2016 la Corte d’Appello di Venezia condannava a pena
di giustizia Dicembri Manolo in relazione al delitto di cui agli artt. 582, 583,
comma 1, 585, comma 2, 61 n. 1, cod. pen., in Verona il 19/09/2014, così
qualificata l’originaria imputazione di tentato omicidio, con rideternninazione della
pena, confermando la. condanna per il reato di cui al’art. 699, comma 2, cod.
pen.
L’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si

non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto privo di ogni
riferimento critico alla accurata ed articolata motivazione fornita dalla Corte
territoriale che – con argomentazioni immuni da censure logiche, peraltro
neanche confutate nello specifico – ha ricostruito la vicenda processuale, peraltro
accogliendo la principale doglianza difensiva, volta alla riqualificazione del fatto
di tentato omicidio in quello di lesioni aggravate.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

lamenta vizio di motivazione in riferimento alla omessa valutazione di cause di

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