Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19986 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19986 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRANZEI DUMITRU CATALIN nato il 08/06/1972

avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 27/10/2016 la Corte d’Appello di Venezia confermava la
sentenza di primo grado, con cui Branzei Dumitru Catalin era stato condannato a
pena di giustizia per due distinte ipotesi di detenzione e spendita di banconote
contraffatte, ai sensi dell’art. 455 cod. pen., in Vicenza il 25 ed il 26/08/2009.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione in riferimento al criterio dell’al di là di ogni
ragionevole dubbio in riferimento alla sussistenza del reato anche sotto il profilo

contenute nell’atto di appello.
Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure
che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero,
deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio
indicato, conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen.,
all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1,
30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Nel caso di specie la sentenza – con motivazione immune da vizi logici – ha
ricordato come il Branzei si fosse recato, insieme al coimputato Mitache, presso il
bar della persona offesa in due occasioni, a distanza di circa trenta minuti,
spendendo, in entrambi i casi, una banconota falsa da 100,00 euro, essendosi,
poi, essi nuovamente recati presso lo stesso bar il giorno successivo, allorquando
l’imputato aveva chiesto di nuovo di poter pagare con una banconota da 100,00
euro, dopo aver chiesto di poter pagare con carta di credito, cosa non possibile
in quanto il pos non funzionava. La sentenza impugnata ha rilevato come il
ricorrente avesse agito di concerto con il coimputato, con il quale si era alternato
nella spendita delle banconote false, senza aver utilizzato, nella seconda
occasione, il resto ricevuto poco prima, essendo da escludersi, alla luce di quanto
percepito dalla persona offesa direttamente, che il Branzei avesse ricevuto la
banconota dal Mitache, così come risultava del tutto irrilevante che l’imputato
avesse una carta di credito, attesa la successiva spendita di una banconota falsa;
infine, la dichiarazione del Molan Paul Teofil – secondo cui il Mitache gli aveva
confidato di avere acquistato denaro falso – non era certamente idonea ad
escludere il concorso del Branzei.

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dell’elemento psicologico, senza considerare la argomentazioni difensive

In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio
preclusa in questa sede.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di
legittimità quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia,

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha
riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnaziòne, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che
devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di
autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente
acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere
considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento
impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere
tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque,
esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di
prova.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc.
pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito
mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni
processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della
prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti
rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia
percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere

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Rv. 229369).

limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le
minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099)
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell.e

Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle

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