Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19984 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19984 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA PIANA NATALE nato il 21/08/1982 a CATANIA

avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 27/01/2017 la Corte d’Appello di Catania confermava la
sentenza di primo grado, con cui La Piana Natale era stato condannato a pena di
giustizia per il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen, in Catania, in data
antecedente e prossima al 05/02/2010.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, con cui si contesta la
motivazione dell’affermazione di penale responsabilità e la omessa motivazione

circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su
censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Nel caso di specie la sentenza – con motivazione immune da vizi logici – ha
chiaramente ricordato come, attraverso indagini di P.G. finalizzate
all’individuazione del soggetto che aveva creato un account su di un sito
internet, era stato accertato che sul modulo autentico di una carta di identità era
stata apposta la foto di una persona diversa da quella di cui erano riportate le
generalità; le foto apparteneva all’imputato che era altresì soggetto interessato
alla creazione di detto meccanismo fraudolento, operando su internet con un
documento falso, in modo da non lasciare tracce riconducibili alla sua persona.
Quanto alla pena, la sentenza impugnata ha affermato che la stessa non è
affatto incongrua, alla luce della condotta in concreto tenuta dall’imputato, alla
luce della forbice edittale prevista, evidenziando l’intensità del dolo e la
funzionalità della condotta alla realizzazione di truffe tramite internet, in tal
modo evidenziando circostanze che, ancorché implicitamente, rendono ragione
della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Va, infatti, ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,

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della pena nel minimo edittale, oltre che la mancata concessione delle

rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla

dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità
del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro,
Rv. 245596). Infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che,
pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008,
Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo
cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto

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