Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19983 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19983 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCRIBANO FRANCESCO nato il 06/08/1975 a VITTORIA

avverso la sentenza del 30/06/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con sentenza del 30/06/2015 la Corte d’Appello di Catania confermava la
sentenza di primo grado, con cui Scribano Francesco era stato condannato a
pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 81, 481 cod. pen., in Vittoria, in
data antecedente e prossima al 29/06/2007.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, con il quale si
eccepisce la prescrizione del reato, lamentando anche violazione di legge per la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione
esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione
(Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez.
6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie la sentenza
ha ritenuto il relativo motivo di appello del tutto generico, alla luce della parziale
collaborazione dell’imputato, determinata dalla impossibilità di negare le
evidenze probatorie, in assenza di indici di resipiscenza.
Quanto alla dedotta prescrizione, la sentenza impugnata, considerato il termine
massimo di prescrizione ed i periodi di sospensione, ha valutato il decorso del
termine di prescrizione alla data del 20/01/2016, ossia in epoca successiva alla
pronuncia di secondo grado; come noto, l’inammissibilità del ricorso, impedendo
il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen., tra cui la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata
con il ricorso (Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

1

Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto la mancata

P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Presidente

Il Componente estensore

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