Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19983 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19983 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VINCENTI ANTONIO N. IL 13/10/1982
avverso la sentenza n. 1513/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
RG 34246/14
i
Motivi della decisione
t
L’imputato VINCENTI Antonio ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Bari che, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Foggia in data 1.2.2013,
appellata dall’imputato, in ordine al reato di cui all’ art.81 c.p./73 d.P.R. n. 309/90 , ha
rideterminato la pena inflitta.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Il ricorrente deduce
manifesta illogicità della sentenza in ordine alla affermazione di
responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché propone questione non dedotta in appello, limitato ala sola
questione del vincolo della continuazione tra i reati.