Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19982 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19982 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINNITI GIOVANNI N. IL 14/11/1986
avverso la sentenza n. 1197/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

RG 34242/14

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione di
responsabilità dovendo valere le ragioni della assoluzione del coimputato BOVINI anche per il
ricorrente, né essendovi prova della attività di spaccio. Inoltre, non vi sarebbe prova della sua
sottrazione alla cattura in quanto non v’era prova della conoscenza della ordinanza custodiate
del GUP di Reggio Calabria, essendosi il ricorrente già da tempo trasferito al nord. Errata
sarebbe la esclusione della ipotesi minore ex art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90 pur in assenza di
strumentazione ed in relazione alla quantità e qualità della droga. Infine, errata sarebbe la
mancata concessione delle attenuanti generiche sul solo ritenuto scorretto comportamento
processuale per non aver commesso i fatti
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico ed in fatto rispetto alla motivazione
della sentenza – che alla luce del gravame oggi sostanzialmente riproposto – ha non
illogicamente desunto la pertinenza dello stupefacente al ricorrente considerando che il
MINNM aveva la disponibilità dell’appartamento ove è stata ritrovata la droga, essendo stato
ospitato dal BOVINI, mentre era sfuggito alla esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare
emessa nel precedente mese di gennaio per associazione e traffico di droga ( del tutto
generica è la deduzione circa un precedente trasferimento al nord dei ricorrente). La
destinazione a fini di spaccio dello stupefacente sequestrato al ricorrente è stata
correttamente affermata sulla base della entità del dato ponderale – che in uno al provato
inserimento del soggetto in ambiti qualificati del narcotraffico, ha fatto correttamente
escludere la minore ipotesi ex art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 – oltre che dall’assenza di
allegazioni in ordine alla tossicodipendenza del MINNITI. Del pari generica è la deduzione
relativa alla omessa concessione delle attenuanti generiche rispetto alla motivazione offerta
dalla sentenza che ha considerato ostativo anche il grave precedente penale come valutato dal
primo giudice.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015

L’imputato MINNITI Giovanni ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Milano che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Monza in
data 18.12.2013, appellata dall’imputato, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 6 cod.
pen., 73 comma 1 bis d.p.r. n. 309/90 in relazione alla detenzione di gr. 476,5 netti di eroina (
pura al 12%) ed una dose di cocaina ( pura al 2,69%), ha rideterminato la pena inflitta.

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