Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19981 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19981 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTOSTASI PIETRO N. IL 30/08/1966
avverso la sentenza n. 975/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
RG 34224/14
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 62 nn. 2 ,5 e 6 c.p. rispetto all’implicito
riconoscimento dell’avvenuto risarcimento del danno, ancorchè apoditticamente ritenuto
inadeguato, nonostante l’incameramento dello stesso, la qualità medio-bassa del ceto sociale
delle parti e l’origine dei fatti realizzati per lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui.
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico ed in fatto rispetto alla motivazione
della sentenza che – investita in sede rescissoria della sussistenza della attenuante di cui
all’art. 62 n. 6 c.p.- , a fronte della corresponsione di 500 euro, l’ha esclusa in assenza di una
riparazione integrale ed effettiva del danno senza vizi logici e giuridici considerando il danno
morale patito dalla vittima che riportò una frattura delle ossa nasali giudicate guaribili in gg. 30
oltre che contusioni varie.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
L’imputato SANT•XSTASI Pietro ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Bari che, in sede di rinvio, in riforma della sentenza emessa dal locale
Tribunale in data 14.11.2011, appellata dall’imputato, in ordine ai reati di estorsione e lesioni a
lui ascritti ha rideterminato la pena inflitta.