Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19980 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19980 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALVIATI MAURIZIO nato il 27/11/1967 a ROMA

avverso la sentenza del 17/03/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto

Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Salviati
Maurizio la pena di anni due mesi otto di reclusione, in relazione ai reati di cui:
a) artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 1 e 2, n. 1, 223,
comma 1, r. d. n. 267/1942, in Roma il 06/06/2013; b) artt. 110 cod. pen., 216,
comma 1 n. 1 e 2, 219, comma 1 e 2 , n. 1, 223, comma 1, r. d. n. 267/1942,
in Roma il 12/06/2013; c) artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 1 e 2, 219,

Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione lamentando
l’erronea applicazione della legge in riferimento alla determinazione della pena.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, per consolidato orientamento di
questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n.
5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di
specie. La sentenza impugnata, infatti, ha concesso le circostanze attenuanti
generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti,
individuano la pena base in anni tre mesi otto di reclusione per il più grave reato
sub a), aumentata di ad anni quattro di reclusione per la continuazione, in
ragione di mesi due per ciascuno dei due reati satellite, ridotta per il rito alla
pena di anni due mesi otto di reclusione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

comma 1 e 2 , n. 1, 223, comma 1, r. d. n. 267/1942, in Roma il 12/06/2013.

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