Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19980 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19980 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAJA ANTONIO N. IL 03/08/1984
avverso la sentenza n. 1487/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
RG 34209/14
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione all’art. 385 c.p. ed ai motivi di
gravame in appello essendosi affermata la responsabilità sulla base di meri elementi di fatto
privi di rilievo penale; inoltre, vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena
giustificata con clausole di stile.
Il ricorso è inammissibile perché
si risolve in una generica evocazione di principi
giurisprudenziali rispetto alla motivazione resa dalla sentenza in ordine alla affermazione di
responsabilità e di una generica censura all’esercizio dei poteri discrezionali in tema di
determinazione della pena, confermata considerando la sua irrogazione nel minimo edittale con
attenuanti generiche e sospensione condizionale.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
L’imputato SAJA Antonio ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Messina che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 8.6.2010,
appellata dall’imputato, in ordine al reato di cui all’ art. 385 c.p. con condanna a pena di
giustizia.