Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1998 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1998 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGELINI ANDREA N. IL 14/05/1969

\
avverso la sentenza n. 322/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Angelini Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Ancona, in data 15-11-12, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 368 cp.
Il ricorrente deduce inidoneità dell’incolpazione a determinare il pericolo di un
procedimento penale a carico dei Carabinieri incolpati, che infatti non è mai stato
querela in ordine al reato presupposto ; carenza di dolo.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’accusa formulata dall’Angelini nei confronti dei
Carabinieri non si presentasse ictu oculi con connotazioni di manifesta assurdità e
inverosimiglianza, avendo egli dichiarato che i pubblici ufficiali lo avevano picchiato
per indurlo a riconoscere in fotografia il De Angelis e a indicarlo come responsabile
del reato di cessione di eroina. Il reato presupposto è dunque quello di cui all’art
610 cp , procedibile d’ufficio. Era piena la consapevolezza dell’innocenza dei
Carabinieri e perciò andava ravvisato il dolo del reato di calunnia.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

nemmeno iscritto, stante la palese inverosimiglianza dell’accusa; mancanza di

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13.

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