Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19979 del 11/04/2018
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19979 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PRIMA MICHELE nato il 13/06/1961 a BARI
avverso la sentenza del 19/10/2015 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 11/04/2018
a
Fatto e diritto
Con sentenza del 19/10/2015 il Tribunale di Bari in composizione monocratica, in
funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, con cui
Di Prima Michele era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli
artt. 91, 594, 612, 582 cod. pen., in Bari il 01/11/2008, assolveva l’imputato dal
reato di cui all’art. 612 cod. pen., con rideterminazione della pena, confermando,
nel resto, l’impugnata sentenza.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
determinazione della pena ed alla omessa considerazione del motivo di gravame.
Con memoria pervenuta in data 28/03/2018 si rappresenta l’intervenuta aboliti°
criminis dell’art. 594 cod. pen.
In data28/03/2018 è pervenuta memoria nell’interesse dell’imputato, in cui si
rileva l’intervenuta depenalizzazione del fatto di ingiuria.
Osserva il Collegio che in relazione alla contestazione di ingiuria la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio, per essere i fatti non previsti dalla legge
come reato, a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 7 del 2016, con
conseguente eliminazione della relativa pena di euro 50,00 di multa, e
cessazione anche degli effetti civili della sentenza in riferimento al detto fatto di
ingiuria.
Nel resto il ricorso è inammissibile, atteso che, con il primo motivo, la difesa si
duole della individuazione della pena base in misura inferiore al minimo edittale,
circostanza relativamente alla quale evidente appare la carena di interesse
dell’imputato, che ha beneficiato di una pena a lui più favorevole, ancorché
illegale.
Anche il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto, a
fronte di una motivazione assolutamente articolata, che ha dato atto dei motivi
di gravame e li ha puntualmente confutati, la difesa si limita a dolersi del difetto
di motivazione in maniera assolutamente generica ed avulsa dall’apparato
motivazionale della sentenza impugnata.
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si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui all’art.
594 cod. pen., perché non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la
relativa pena di euro 33,00 di multa. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Presidente
Il Componente estensore